ARTICOLIDA STRASBURGOIN PRIMO PIANO

Diffamazione, Libertà di espressione e Diritto alla vita privata: un delicato bilanciamento

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2 – ISSN 2499-846X

CEDU

Decisione della Corte EDU, 24 gennaio 2017, Travaglio c. Italia, ric. n. 64746/14

Con la decisione in commento la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso con il quale il giornalista Marco Travaglio lamentava la violazione dell’art. 10 CEDU (Libertà di espressione) da parte dei giudici italiani che, con sentenza passata in giudicato nel marzo 2014, lo avevano condannato per aver diffamato Cesare Previti nell’articolo ‘Patto scellerato tra mafia e Forza Italia‘ pubblicato su L’Espresso.

La Corte EDU prende le mosse (§ 25 della decisione) dalla considerazione che la condanna del ricorrente costituisse un’interferenza della sua libertà di espressione, provvista di un adeguato fondamento normativo nell’ordinamento nazionale (l’art. 595, c.p. che, come noto, punisce la diffamazione a mezzo stampa) e volta a tutelare uno degli scopi legittimi tassativamente elencati dall’art. 10, § 2, CEDU (nella specie la “protezione della reputazione o dei diritti altrui”).

Al fine di valutare se, ciononostante, vi fosse stata una violazione dell’art. 10 CEDU nel caso di specie, la Corte ha quindi esaminato se tale interferenza fosse “necessaria in una società democratica”. A tal riguardo, richiamando i propri precedenti in materia, la Corte ha evidenziato la necessità di verificare se le autorità nazionali avessero operato un giusto bilanciamento tra i diversi interessi in rilievo nel caso in esame: la libertà di espressione, da un lato, e l’onore e la reputazione di Cesare Previti, dall’altro, interessi entrambi convenzionalmente tutelati (§ 26 e § 30). Se, infatti, la libertà di espressione trova copertura nell’art. 10, CEDU, qualora l’esercizio di tale diritto si risolva in un attacco all’altrui reputazione che raggiunga un certo grado di severità, “in a manner causing prejudice to personal enjoyment of the right to respect for private life (§ 26, cfr. altresì la sentenza del 9 aprile 2009, A. c. Norvegia, richiamata dalla Corte), viene necessariamente in rilievo anche l’art. 8, CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Ciò premesso, la Corte, pur riconoscendo che nel caso di specie l’articolo giornalistico in discussione godesse di un livello di protezione particolarmente alto ai sensi dell’art. 10, CEDU, in quanto “it is undisputable that the article addressed a topic relevant to Italian politics and Italy’s recent past and thus constituted information of public interest“, ha ritenuto che la natura delle accuse mosse fosse tale da raggiungere quel livello di serietà richiesto dalla giurisprudenza europea perché venisse in rilievo anche l’art. 8, CEDU (§ 32).

 La Corte ha rammentato che, nonostante la stampa giochi un ruolo essenziale in una società democratica, e sia suo preciso dovere divulgare notizie e opinioni con riferimento a tutte le questioni di pubblico interesse, i giornalisti sono nondimeno soggetti a doveri e responsabilità. In particolare, the protection afforded to journalists by Article 10 of the Convention is indeed subject to the proviso that they act in good faith in order to provide accurate and reliable information in accordance with the aforementioned tenets of responsible journalism, referring chiefly to content which is collected and/or disseminated by journalistic means” (§ 36), circostanze specificamente escluse nel caso di specie dai giudici nazionali.

Infine, la Corte ha considerato moderata la pena irrogata al ricorrente, come riformata dalla Corte d’Appello che aveva sostituito la pena detentiva di otto mesi, a suo tempo inflitta dal primo giudice, pur se con il beneficio della sospensione, con la pena pecuniaria (pari a Euro 1.000), nel complesso ritenendo che i giudici nazionali avessero operato un giusto bilanciamento tra i diritti in gioco, fornendo altresì sufficienti e rilevanti motivi in giustificazione della necessità dell’interferenza nella libertà di espressione (§38).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. F. Cucchiara, Diffamazione, Libertà di espressione e Diritto alla vita privata: un delicato bilanciamento, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2.