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Da Strasburgo: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza viola la Convenzione EDU (Sentenza De Tommaso)

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2 – ISSN 2499-846X

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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera,
De Tommaso c. Italia, Application no. 43395/09

Pubblichiamo, riservandoci di dedicarvi più ampio commento, la sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia, depositata ieri 23 febbraio, con la quale è stata dichiarata la violazione della libertà di circolazione (art. 2, Prot. 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6 d. lgs. 159/2011, già art. 3 legge n. 1423/1946).

Vediamo in breve i fatti oggetto della controversia. Nell’aprile 2008, il cittadino italiano Angelo De Tommaso, su richiesta della Procura di Bari, era posto sotto sorveglianza speciale per due anni dal Tribunale della medesima città, sulla base di una valutazione di pericolosità fondata su alcuni precedenti penali e sulle sue frequentazioni malavitose.

Fra le prescrizioni imposte dal Tribunale è il caso di ricordarne alcune, in virtù della loro notevole vaghezza. Il De Tommaso doveva tra l’altro “condurre una vita onesta e rispettosa della legge”, “evitare di entrare in relazione con pregiudicati”, “evitare di frequentare bar, discoteche, case chiuse, sale giochi, manifestazioni pubbliche”.

Il provvedimento era successivamente revocato dalla Corte di Appello di Bari, che non riscontrava una vera e propria pericolosità sociale. Per conseguenza, la misura era disapplicata a partire dal gennaio 2009.

Nel rispetto della normativa al tempo in vigore (legge n. 1423/1946), tutte le udienze si tennero in camera di consiglio, senza dunque la presenza del pubblico.

Dopo essere stato sottoposto alla suddetta misura per oltre duecento giorni, il De Tommaso adiva la Corte EDU, lamentando nell’ordine:

  • violazione dell’art. 5: la misura di prevenzione avrebbe leso il proprio diritto alla libertà personale;
  • violazione dell’art. 2, Prot. 4: la misura avrebbe altresì ingiustamente impedito di godere della libertà di circolazione;
  • violazione dell’art. 6 §1: il processo sarebbe stato ingiusto sotto il duplice profilo dell’assenza di una pubblica udienza e di altre censure di iniquità;
  • violazione dell’art. 13: lo Stato italiano non avrebbe garantito un rimedio effettivo contro il provvedimento di applicazione della misura.

Occorre subito chiarire che i Giudici hanno ritenuto inammissibile la censura ex art. 5. Citando i propri precedenti, la Corte ha infatti ricordato che tale norma garantisce un diritto alla libertà in senso fisico, che può essere violato solo con atti di deprivation of liberty e non di mera restriction. In questo caso, a ben vedere, il ricorrente non era stato del tutto privato della propria libertà, essendo quest’ultima stata solo parzialmente limitata.

Diversamente, la Corte ha ritenuto non solo ammissibile, ma anche fondata la doglianza ai sensi dell’art. 2, Prot. 4. Hanno infatti ricordato i Giudici che, secondo la propria costante giurisprudenza, l’accertamento di una violazione della libertà di circolazione deve articolarsi nei seguenti passaggi.

In primo luogo, deve sussistere una interferenza della pubblica autorità nella sfera giuridica del privato cittadino, cosa che indubitabilmente accadde nel caso di specie.

In secondo luogo, occorre verificare se tale interferenza fosse prevista dalla legge, nonché necessaria in una società democratica. Con riferimento al primo dei due requisiti, la disposizione che consente di restringe la libertà di movimento deve essere accessibile al cittadino, nonché da quest’ultimo prevedibile quanto ai suoi effetti. La prevedibilità passa evidentemente attraverso il rispetto di un principio di precisione della norma, che consenta al cittadino di regolare a priori la propria condotta.

Orbene, la violazione della libertà di circolazione è in questo caso ravvisata proprio nel difetto di prevedibilità e precisione delle norme relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l’applicazione della misura di prevenzione, nonché alle prescrizioni che il giudice può imporre per dar corpo alla misura. Si tratta in particolare degli artt. 1, 3 e 5, legge n. 1423/56 (oggi parzialmente trasposti negli artt. 1, 6 e 8 d. lgs. 159/2011) che a giudizio della Corte conferiscono un potere discrezionale assai ampio al giudice, ed hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la conseguenza che al cittadino non è dato conformare con certezza ed a priori le proprie condotte al precetto normativo.

La Corte, infine, ha riconosciuto la violazione dell’art. 6 §1 per la sola mancanza di udienze pubbliche presso il Tribunale e la Corte di Appello, ed ha invece rigettato le ulteriori censure ex art. 6 e 13 CEDU.

Si segnalano da ultimo le separate opinions, piuttosto consistenti, dei due Giudici Guido Raimondi e Pinto De Albuquerque, le quali saranno oggetto anch’esse di successivo e più ampio commento.

Da queste prime righe di analisi della sentenza appare subito palmare, almeno in astratto, la sua consistente portata. Difatti, essa si inserisce in un dibattito molto attuale e molto acceso, proprio afferente alla discrezionalità in capo Giudice nell’applicare le misure di prevenzione, secondo alcuni eccessivamente ampia perché fondata su valutazioni e presunzioni di pericolosità personale o reale troppo genericamente definite dalla legge.

Tale portata, forse, potrebbe essere parzialmente ridimensionata (e ciò andrà verificato con studio più approfondito) dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 159/2011, approvato successivamente ai fatti oggetto della presente pronuncia. In effetti, la distinzione tra misure applicate dal Questore e misure applicate dall’Autorità Giudiziaria (artt. 1 e 4) sembra a prima vista aver almeno parzialmente risolto la lacuna d’imprecisione dei soggetti destinatari delle misure.

In ogni caso, valga ricordare che, su un piano generale, la violazione della Convenzione EDU, essendo quest’ultima parametro interposto ex art. 117 Cost., costituisce al tempo stesso violazione della Costituzione Italiana. Ciò senza contare le contiguità della Convenzione ai principi europei, racchiusi nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (cd. Carta di Nizza). In altre parole, questa sentenza potrebbe condurre i giudici italiani a formulare questioni di legittimità costituzionale delle suddette norme, o in alternativa rinvii pregiudiziali alla CGUE per la loro corretta interpretazione alla luce – ad esempio – degli articoli 6 e 45 della Carta di Nizza.

Le questioni in gioco sono numerose e complesse e se ne riserva, pertanto, successiva e più attenta disamina. Certa per intanto rimane l’importanza, almeno in astratto, dell’odierna pronuncia per l’ordinamento italiano.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, Da Strasburgo: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza viola la Convenzione EDU, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2.