ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALE

Reati contro la pubblica amministrazione: è pubblico ufficiale il componente della commissione CONI autorizzata al rilascio delle concessioni di ricevitoria del totocalcio

Cass. Pen., Sez. VI, 1 luglio 2013 (ud. 8 marzo 2013), n. 28412
Presidente De Roberto, Relatore Carcano

Depositata il 1° luglio 2013 la pronuncia numero 28412 della sesta sezione penale della Suprema Corte in tema di reati contro la pubblica amministrazione.
La pronuncia trae origine da un episodio di ipotizzata concussione posto in essere dal componente di una commissione istituita presso il CONI delegata per il rilascio delle concessioni di ricevitoria del totocalcio ed affronta la questione relativa alla qualifica da riconoscere all’imputato: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio oppure quella di soggetto esercente un’attività meramente propedeutica alla attività finale del ricevitore.
Tutto ruota intorno alla natura da riconoscere alla attività di chi gestisce una ricevitoria del totocalcio: pubblico servizio o meno.
Ad avviso del ricorrente, infatti, dal momento che l’attività di gestore di una ricevitoria autorizzata dal CONI non sarebbe equiparabile ad un pubblico servizio, da ciò ne deriverebbe l’impossibilità di qualificare la condotta posta in essere dall’imputato nei termini di una concussione.
Ad avviso del giudice d’appello, al contrario, non vi sarebbero dubbi sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio dell’imputato che, come componente della commissione, partecipava con voto deliberativo nel rilascio delle concessioni da parte della commissione.
La Suprema Corte – superando le osservazioni della Corte d’Appello e qualificando l’attività del gestore della ricevitoria come servizio pubblico a tutti gli effetti – ha invece affermato che al componente di una commissione delegata per il rilascio di una concessione richiesta per un pubblico servizio va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale poichè titolare di poteri che sono deliberativi.
Osserva, infatti, la Corte che la posizione di chi concorre alla deliberazione per il rilascio di una concessione richiesta per un servizio pubblico non può che essere quella di pubblico ufficiale.

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com