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Ammissibilità dell’atto di appello e requisiti di specificità dei motivi: depositate le motivazioni delle Sezioni Unite (8825/2017)

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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 febbraio 2017 (ud. 27 ottobre 2016), n. 8825
Presidente Canzio, Relatore Andronio

Con la  sentenza in oggetto le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla seguente questione: «se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità della impugnazione».

Come avevamo già anticipato, all’udienza del 27 ottobre 2016 la Corte di Cassazione aveva fornito la seguente soluzione: «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata».

Il 22 febbraio 2017 sono state depositate le motivazioni della sentenza.

Il problema di cui si discute – si legge nelle motivazioni – «concerne uno dei più delicati snodi dell’intero sistema processuale penale, perché concerne l’ampiezza del “filtro” costituito dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, previsto dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.; declaratoria che il giudice deve emettere, tra l’altro, qualora l’atto impugnatorio difetti di uno dei requisiti individuati dall’art. 581 dello stesso codice».

Se, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione, «diversa è la situazione con riferimento alla valutazione dei motivi di appello, in relazione alla quale si è sviluppato il contrasto interpretativo oggetto della presente decisione».

Questi, in estrema sintesi, i due orientamenti:

  • un primo indirizzo propende per una differente valutazione dell’inammissibilità dei motivi di appello, con specifico riguardo alla necessità di sottoporre ad una puntuale critica la motivazione della sentenza impugnata, e ritiene che sia necessario valutare il requisito della specificità dei motivi di appello in termini meno stringenti e comunque diversi rispetto al corrispondente scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione;
  • un secondo orientamento, più restrittivo, afferma invece la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione.

Le Sezioni Unite si sono schierate a favore del secondo orientamento, ritenendolo «più coerente con il dato normativo, perché assimila sostanzialmente l’appello e il ricorso per cassazione, ricostruendo correttamente l’ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., dai quali emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell’appello, rientrano anche l’enunciazione e l’argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata».

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato: «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata».

Redazione Giurisprudenza Penale

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