ARTICOLIDIRITTO PENALETesi di laurea

L’art. 236-bis L. Fall.: problematiche intersezioni tra il diritto penale e le soluzioni concordate delle crisi d’impresa (Tesi di laurea)

Prof. relatore: Filippo Bottalico

Ateneo: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Anno accademico: 2015-2016

Era il 2002 quando Cesare Pedrazzi, pioniere del diritto penale dell’economia, commentò, con uno scritto severamente critico, l’entrata in vigore dell’allora riformato delitto di false comunicazioni sociali, avendo modo di sottolineare i rischi che la nuova formulazione avrebbe potuto generare sui mercati economici e finanziari.

In particolare, Pedrazzi criticava la “grossolanità della trama normativa” che aveva completamente sfigurato la fattispecie, svuotando, in maniera significativa, l’interesse alla trasparenza dell’informazione societaria, che pure la novella si proponeva di potenziare. Non solo, il Maestro milanese aggiungeva che le lacune della previsione legislativa rischiassero, paradossalmente, di agevolare il comportamento dei soggetti maggiormente propensi al rischio, dando luogo ad un generalizzato fenomeno di fuga delle responsabilità da parte degli operatori più coscienziosi che, a causa delle pretese della norma non sufficientemente controllate nella loro traduzione legislativa , avrebbero finito per abbandonare il campo economico.

Il bene giuridico dell’informazione societaria, nell’ambito del diritto penale dell’economia, infatti, si è storicamente confrontato, da un lato, con previsioni normative molto ambigue, causate dalla scarsa dimestichezza del legislatore con l’elevato tecnicismo della materia, dall’altro, con operatori economici poco inclini a garantire la veridicità e compiutezza dell’informazione trasmessa; soggetti che, sfruttando il gap informativo esistente con i destinatari di tale informazione, cercano di trarli in inganno.

A distanza di poco più che una decina di anni da quella riforma, il legislatore ha fatto alcuni passi in avanti, in particolare costruendo le fattispecie a presidio della correttezza e trasparenza dell’informazione societaria come reati di pericolo, anticipando, in tal modo, la reazione dell’intervento penale, a prescindere dal verificarsi del danno; in questo senso, l’introduzione, nel 2012, della fattispecie di falso in attestazioni e relazioni, nonché la recente riforma del 2015 in materia di falso in bilancio, rappresentano l’intenzione di valorizzare la qualità dell’informazione tanto nell’ambito delle soluzioni concordate della crisi d’impresa come effettiva genuinità ed affidabilità della proposta di risanamento, tanto sulla piazza economica e finanziaria come efficacia e trasparenza dei bilanci pubblicati e quindi garantire maggiore tutela a quei soggetti che, attraverso tali informazioni, orientano le proprie decisioni.

Tuttavia le buone intenzioni, è bene ricordarlo, spesso conducono alla via dell’inferno; in effetti, entrambe le fattispecie pongono all’interprete problemi già noti,dovuti, ancora una volta, ad un legislatore poco attento all’utilizzo delle parole corrette in un contesto, quale è appunto quello economico, in cui i destinatari del precetto devono avere a disposizione parametri (tecnici e soprattutto normativi) assolutamente chiari per conoscere e comprendere i limiti della propria punibilità.

In assenza di tali parametri controllabili gli operatori economici difficilmente riusciranno a calcolare ex ante le conseguenze delle proprie decisioni e, sulla base di questa incertezza cognitiva, soprattutto se si tratta si soggetti “inclini alla penombra” tenderanno a rischiare, a scapito dei soggetti nei confronti nei quali è posta tutela.

La grande sfida che spetta, dunque, al legislatore è quella di restituire alle fattispecie penali a tutela della trasparenza dell’informazione maggiore aderenza ai principi di tassatività e determinatezza attraverso un’attenzione maggiore sotto il profilo della sintassi normativa e una più ampia integrazione con le scienze aziendalistiche ed economiche affinchè i soggetti preposti alla trasmissione delle informazioni siano più consapevoli e, di contro, i destinatari possano più agevolmente riconoscere la genuinità o meno dell’informazione stessa.

In caso contrario i protagonisti della vita economica saranno sempre più in balia di quella che Ulrich Beck battezzò, profeticamente, come “società del rischio”.