ARTICOLIDalle Sezioni UniteDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Furto in supermercato: il mero occultamento della merce all’interno di una borsa non configura la circostanza aggravante dell’uso di un mezzo fraudolento

Come anticipato ieri, era prevista per oggi l’udienza delle Sezioni Unite relativa alla possibilità di configurare l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel furto realizzato mediante occultamento, all’interno di una borsa, della refurtiva prelevata dallo scaffale di un supermercato.
Riportiamo, così come reso noto dal servizio novità della Corte di Cassazione, la soluzione che è stata data ai quesiti.

Il 23 marzo scorso, con l’ordinanza numero 13071 (clicca qui per scaricarla) la quarta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di furto in supermercato e aggravante del mezzo fraudolento:
“Se, in tema di furto, l’occultamento della merce prelevata dallo scaffale di un supermercato all’interno di una borsa o sulla persona dell’agente integri o meno la circostanza aggravante dell’essersi avvalso di un mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen.”
La questione – a dire la verità non l’unica rimessa alle Sezioni Unite – ha quindi ad oggetto la possibilità di configurare l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel furto realizzato mediante occultamento, all’interno di una borsa, della refurtiva prelevata dallo scaffale di un supermercato.
Nella vicenda che ci riguarda, la circostanza aggravante era stata contestata in relazione all’occultamento, all’interno di una borsa, di capi di abbigliamento prelevati dallo scaffale di un supermercato, privi di placche antitaccheggio; occultamento considerato espediente utile per consentire all’interessata di eludere i controlli visivi del personale e superare le casse senza essere fermata.
Per completezza ricordiamo che l’aggravante in questione è disciplinata dall’art. 625 c. 1 n.2 cod. pen., a norma del quale “la pena è aggravata se il colpevole usa violenza sulle cose o si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento”.
In linea generale – osserva la Corte nell’ordinanza di rimessione alle SSUU – secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’espressione “mezzo fraudolento”, contenuta nell’art. 625 c.p., n. 2, è usata con riguardo a ogni attività fraudolenta o insidiosa, che soverchi o sorprenda la contraria volontà del detentore della cosa.
In esso rientra – quindi – ogni operazione straordinaria, improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta a eludere le cautele e a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose (Cass., Sez. 2, n. 7840/1990, Rv. 187873; Cass., Sez. 2, n. 1982/1981, Rv. 152483; Cass., Sez. 2, n. 6032/1979, Rv. 142393; Cass., Sez. 2, n. 5647/1976, Rv. 133420; Cass., Sez. 2, n. 2359/1973, Rv. 126474).
Da questo punto si vista, si è sostenuto che l’aggravante del “mezzo fraudolento” deve necessariamente rappresentare un elemento “in più rispetto all’attività necessaria per operare la sottrazione e l’impossessamento. L’aggravante in esame è pertanto inapplicabile nel caso in cui l’azione furtiva sia andata a buon fine, non già per un’operazione straordinaria dell’agente improntata ad astuzia o scaltrezza, ma per la negligenza della persona offesa (Cass., Sez. 2, n. 1982/1981, Rv. 152484).
In tale prospettiva, si colloca la prima scelta interpretativa che, anche in termini storico-cronologici, la giurisprudenza di legittimità ha operato con riguardo al ricorso della circostanza aggravante in parola in relazione al reato di furto commesso all’interno delle strutture commerciali di ampie dimensioni, come i grandi magazzini o i supermercati, in cui è generalmente praticato il sistema dell’immediato contatto del consumatore con la merce esposte al pubblico ai fini della vendita (c.d. self-service).
Il secondo indirizzo interpretativo venutosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità, prende le mosse dalle prime pronunce che, in termini critici, invitano il giudice del merito al compimento di un accertamento in concreto della fattispecie condotta al suo esame.
In particolare, si è sostenuto che nel caso di furto di merci esposte sugli appositi banchi nei supermercati ove è praticata la vendita col sistema del self-service, l’aggravante eventualmente configurabile è quella del mezzo fraudolento, il quale può essere ravvisato (in base ad un accertamento compiuto dal giudice in concreto) nell’accorgimento malizioso adottato dall’agente per sorprendere e soverchiare la contraria volontà del soggetto passivo; nel modo di occultamento della merce all’uscita dal reparto o nelle dichiarazioni menzognere rese al personale addetto al controllo ed alla cassa per evitare il pagamento della merce stessa (Cass., Sez. 1, n. 1118/1966, Rv. 102966).

Dal servizio novità si apprende che a tale quesito la Corte ha fornito risposta NEGATIVA.
Pertanto, il mero occultamento all’interno di una borsa o sulla persona della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita a self service NON CONFIGURA la circostanza aggravante dell’uso di mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

Naturalmente, per conoscere le ragioni della Suprema Corte bisognerà attendere il deposito delle motivazioni.

Alla seconda questione rimessa alle Sezioni Unite, ossia:
“Se, in tema di furto avvenuto in supermercato, il responsabile dell’esercizio commerciale che non ne sia anche rappresentante legale possa essere considerato persona offesa ai fini della legittimazione ad esercitare il diritto di querela”
è stata invece fornita risposta AFFERMATIVA.

Per scaricare il testo dell’ordinanza di rimessione clicca qui.

 

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com