ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEEstradizione

Sull’intervento dello Stato richiedente (art. 702 c.p.p.) nel procedimento di estradizione passiva

Cassazione Penale, Sez. VI, 23 marzo 2017 (ud. 2 febbraio 2017), n. 14237
Presidente Rotundo, Relatore De Amicis

Segnaliamo il deposito di un’interessante sentenza della Cassazione in tema di intervento dello Stato richiedente, ex art. 702 c.p.p., nell’ambito dei procedimenti di estradizione verso l’estero.

Due i principi di diritto inediti affermati dalla Corte di Cassazione.

1. Il primo attiene al rispetto della cd. condizione di reciprocità cui è subordinato l’intervento dello Stato estero nel procedimento di estradizione passiva (l’art. 702 c.p.p. stabilisce, infatti, che “a condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana“).

Perché sia ammesso l’intervento dello Stato che ha chiesto la consegna dell’estradando è anzitutto necessario che sia soddisfatta la cd. “condizione di reciprocità”: così come l’ordinamento italiano prevede la possibilità di una partecipazione attiva dello Stato richiedente nella procedura di estradizione passiva, anche l’ordinamento dello Stato estero deve prevedere questa stessa possibilità nel caso in cui, a sua volta, sia destinatario di una richiesta di estradizione da parte dell’Italia.

Tale condizione – ha affermato la Corte – «deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione di fatto “equivalente” in favore dello Stato italiano, ossia corrispondente al contenuto “materiale” sia del modello sostanziale di condotta delittuosa per il quale è attivabile la richiesta, sia dell’evenienza procedimentale con cui si consente la partecipazione attiva da parte del rappresentante dello Stato estero».

Nel caso di specie, lo Stato richiedente (le Mauritius) avevano garantito all’Italia non un vero e proprio diritto ad intervenire nel procedimento di estradizione, bensì solo il diritto «di poter presentare istanza al fine di costituirsi come terzo al fine di intervenite formalmente nel procedimento innanzi alle Corti mauriziane»; una siffatta garanzia – ha chiarito la Corte – non soddisfa il requisito di cui all’art. 702 c.p.p. che, al contrario, garantisce una facoltà di intervento non sottoposta ad alcuna discrezionalità da parte delle Autorità dello stato richiesto.

2. Il secondo principio di diritto, anch’esso inedito, attiene invece al termine finale entro cui l’intervento dello Stato richiedente può avvenire.

Si tratta di un profilo – scrivono i giudici – non ancora compiutamente esaminato dalla giurisprudenza e neanche disciplinato espressamente dall’art. 702 c.p.p., il quale non stabilisce alcun termine (iniziale o finale) per l’intervento dello Stato richiedente.

Aderendo a quanto sostenuto in dottrina (si veda sul punto M. R. MARCHETTI, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità), la Corte ha evidenziato che, sebbene l’art. 702 c.p.p. non preveda alcun termine, è anche vero che gli artt. 703 c.5 e 704 c.1 c.p.p. (che parlano di «eventuale rappresentante dello Stato richiedente») se paragonati con gli artt. 704 c.2 e 706 c.p.p. (che parlano di «rappresentante dello Stato richiedente», che non è più eventuale) «consentono una chiara ricostruzione dei limiti temporali dell’intervento».

La terminologia utilizzata dal Legislatore – continua la Corte – «non è affatto casuale, poiché il termine “eventuale” viene utilizzato fino a quando l’intervento può essere realizzato; quando, invece, l’intervento si è ormai verificato, o non è più attuabile, la formulazione lessicale cui il legislatore fa significativamente ricorso cessa di far riferimento alla prospettazione di una possibilità, con il logico corollario che se l’intervento potesse verificarsi anche nella fase successiva all’accertamento delle costituzioni delle parti nel giudizio camerale davanti alla corte di appello, allora, gli artt. 704 c.2 e 706 c.p.p. dovrebbero far riferimento al rappresentante dello stato estero continuando a definirlo “eventuale”».

A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 706 c.p.p. il rappresentante dello Stato estero, se formalmente intervenuto, è legittimato a presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello: «le parti che si qualificano come eventuali sono tali, diversamente dai soggetti necessari, in quanto la loro presenza è prevista, a determinate condizioni, come possibile e non costituisce, di conseguenza, un elemento indefettibile dello schema minimo del processo». Ne deriva che deve escludersi qualsiasi possibilità di intervento tardivo attuabile in sede di impugnazione, sia perché non consentito, sia perché le ulteriori ipotesi di intervento volontario (ad esempio l’art. 85 c.1 c.p.p. per il responsabile civile) consentono l’esercizio della relativa facoltà, a pena di decadenza, solo fino al termine ultimo degli atti preliminari al dibattimento di primo grado.

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato: «in tema di estradizione per l’estero, fatto salvo il disposto di cui all’art. 696 c.2 c.p.p., l’intervento dello stato richiedente è consentito fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale dinanzi alla Corte d’appello».

Redazione Giurisprudenza Penale

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