Furto in abitazione (art. 624-bis): le Sezioni Unite chiariscono la nozione di “privata dimora”
Cassazione Penale, Sezioni Unite, udienza del 23 marzo 2017
Presidente Canzio, Relatore Amoresano
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 652/2017, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di furto in abitazione: «Se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un’attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, ristorante)».
All’udienza del 23 marzo 2017, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «Negativa, salvo che il fatto non sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare».