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Prime applicazioni della sentenza delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell’atto di appello e specificità dei motivi

Corte di Appello di Torino, Sez. II, Ordinanza, 4 aprile 2017 (ud. 31 marzo 2017)
Presidente Amato, Relatore Perelli

Segnaliamo l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile un atto di appello interpretando gli articoli 581 (Forma dell’impugnazione) e 591 c.p.p. (Inammissibilità dell’impugnazione) alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 8825/2017 in tema di ammissibilità dell’atto di appello e requisiti di specificità dei motivi.

Ricordiamo che con la decisione appena citata le Sezioni Unite hanno affermato che «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata».

Applicando tale principio di diritto, la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’atto di appello «non risultando puntualmente argomentati ed enunciati i rilievi critici rispetto alla sentenza appellata».

Redazione Giurisprudenza Penale

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