La genericità del capo d’imputazione: una riflessione sulle fattispecie omissive (Tesi di laurea)
Prof. relatore: Maria Lucia Di Bitonto
Prof. correlatore: Domenico Carcano
Ateneo: Università Luiss di Roma
Anno accademico: 2015-2016
L’elaborato affronta problematiche che si pongono a fondamento dell’intero sistema processuale penale. La formulazione dell’imputazione in forma «chiara e precisa» rappresenta la precondizione essenziale per il rispetto di tutte le prerogative difensive dell’imputato.
Solamente a fronte della cristallizzazione dell’oggetto del processo attraverso l’esplicitazione del fatto, in tutte le sue componenti descrittive e giuridiche, la dialettica processuale ed il contraddittorio tra le parti potranno instaurarsi in maniera autentica: la parità conoscitiva tra accusa e difesa è, infatti, esigenza imprescindibile per consentire all’imputato di resistere alla pressione accusatoria, nel rispetto del proprio diritto all’autodeterminazione, attraverso la scelta della migliore strategia difensiva.
La genericità del capo d’imputazione è vizio particolarmente insidioso che si manifesta ogniqualvolta l’accusa formulata non sia in grado di consentire all’imputato di isolare, circoscrivere, determinare un dato accadimento e distinguerlo da altri ad esso analoghi.
Ugualmente pericolose per le garanzie difensive, inoltre, risultano essere le imputazioni criptiche, carenti sotto il profilo dell’esplicitazione dei rilievi accusatori del fatto, poiché in grado di inibire la difesa attraverso la mancata prospettazione di tutte quelle componenti necessarie per conferire giuridica rilevanza al fatto storico. La difesa, in altri termini, non è posta nelle condizioni di capire quale siano la fattispecie normativa violate, né quale sia il disvalore dell’accadimento naturalisticamente inteso.
Il rimedio processuale avverso i vizi che incidono sull’atto di promovimento dell’azione penale andrebbe ricercato all’interno del novero delle nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., per cui è sempre prescritta a pena di nullità l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e di quelle relative all’esercizio dei diritti difensivi dell’imputato.
Mentre nel primo capitolo dell’elaborato questa problematica è affrontata attraverso l’interpretazione delle norme processuali rinvenibili all’interno del testo costituzionale e del tessuto codicistico, nel secondo capitolo si è cercato di analizzare in maniera critica i principali orientamenti giurisprudenziali in materia che, tuttavia, conducono a soluzioni difformi da quelle prospettate dalla dottrina.
Il terzo capitolo, infine, è focalizzato sulle peculiarità che contraddistinguono le fattispecie omissive e sui rischi correlati alla formulazione dell’imputazione carente sotto il profilo dell’indicazione della fonte dell’obbligo giuridico di impedire l’evento.
La riflessione su questa categoria di reati muove proprio dall’essenza normativa più che ontologica che li caratterizza. La natura dell’omissione, infatti, risiede nel mancato impedimento di un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire e, pertanto, la semplice prospettazione di un fatto senza l’individuazione dell’obbligo impedivo non è affatto sufficiente a garantire all’imputato l’effettiva comprensione dei rilievi accusatori dell’accadimento storico.
Di conseguenza, stante la particolare natura normativa dell’omettere, nonché l’irrilevanza della condotta alternativamente tenuta dal soggetto agente, sarà da considerarsi lacunosa ed indeterminata l’imputazione priva degli estremi normativi in forza del quale sorge l’obbligo giuridico di attivarsi, in capo all’omittente.
I reati omissivi, pertanto, rappresentano terreno di verifica delle patologie che una imputazione generica può presentare sul piano sostanziale, come chiara rappresentazione di quanto dei confini processuali non precisi possano alterare la stessa configurazione dei reati.