ARTICOLIDiritto Penitenziario

Sintesi dei lavori della Commissione Permanente di studio in materia di Esecuzione Penale e Carcere dell’Associazione Nazionale Magistrati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, la sintesi dei lavori della Commissione Permanente di studio in materia di Esecuzione Penale e Carcere dell’Associazione Nazionale Magistrati, presieduta dal Presidente Alcide Maritati e coordinata da Antonio Saraco e Fabio Fiorentin: il documento fornisce importanti spunti di riflessioni in vista dei prossimi sviluppi dell’iter parlamentare del disegno di legge, di iniziativa governativa, A.S. n. 2067 – ex A.C. n. 2798, attualmente in discussione al Senato, recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”, nella parte in cui attribuisce al Governo la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario.

Dai lavori della Commissione, “in linea generale e prioritaria, è emersa la valutazione – unanimemente condivisa da tutti i Componenti ed espressa sulla base della concreta esperienza di funzionamento degli Uffici ove essi operano – per cui il successo sul piano operativo di ogni eventuale riforma dell’ordinamento penitenziario che introduca nuove misure alternative ovvero un sistema più articolato di misure e sanzioni di comunità resta ipotecato alla implementazione di risorse, sia strumentali ma soprattutto di personale amministrativo da assegnarsi agli UDS e TDS nonché agli UEPE”: un incremento di organico, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, con la previsione nell’organico di ulteriori figure professionali (psicologi, criminologi, mediatori culturali) per gli uffici dell’UEPE, giovani laureati in giurisprudenza, in qualità di apporto qualificato all’attività giudiziaria, presso gli uffici della sorveglianza, al fine .

Il potenziamento complessivo dell’impianto organico dell’uffici dell’esecuzione penale diviene un punto centrale, e preliminare in sede di riforma, soprattutto nella misura in cui si prospetti l’introduzione di un ampio sistema di sanzioni e di misure di comunità incentrate sul territorio: si auspica quindi che “adeguate risorse per assicurare anche a tali soggetti l’accoglienza in strutture adibite allo scopo anche con la collaborazione delle varie articolazioni del territorio (strutture di housing, accoglienza e comunitarie)”.

Carenze di organico sono state ulteriormente evidenziate dalla Commissione con riguardo alla magistratura di sorveglianza: a fronte infatti dell’attribuzione di nuove e rilevantissime competenze (che sono state attribuite alla MDS a partire dal 2010, con l’introduzione e successiva stabilizzazione della l. 199/2010 (che ha introdotto il nuovo beneficio della esecuzione della pena presso il domicilio); della liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4, d.l. n.146/2013; del nuovo ricorso giurisdizionale (art. 35-bis, ord. penit.), introdotto con il d.l. n.146/2013 e dei ricorsi risarcitori per la violazione dell’art. 3 CEDU (art. 35-ter, ord. penit.) disciplinati con il d.l. n. 92/2014), non è corrisposta una adeguata e tempestiva rivisitazione degli organici della magistratura di sorveglianza, “con la conseguenza che i magistrati di sorveglianza si sono visti costretti a farsi carico dell’urgenza di dare una risposta di giustizia sul piano giurisdizionale, gestendo la massa dei ricorsi proposti dai soggetti detenuti ai sensi degli artt.35-bis e 35-ter, ord. penit.”.

La Commissione ha rilevato pertanto “come sia assolutamente prioritario – così come richiesto dai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza nell’incontro con il Ministro della giustizia del 14 giugno 2016 – che il Ministero della giustizia proceda ad una ulteriore rivisitazione delle piante organiche della magistratura di sorveglianza, allo stato “tarate” su carichi di lavoro ampiamente inferiori a quelli effettivi prodottisi in seguito alle riforme del settore e in particolare in seguito alla introduzione dei ricorsi giurisdizionali in tema di tutela dei diritti delle persone detenute e internate e in materia di risarcimento del danno per violazione dell’art. 3 CEDU; e che si proceda a sgravare la detta magistratura di una serie di competenze di natura amministrativa che possono essere attribuite alle competenti articolazioni dell’Amministrazione penitenziaria (es. autorizzazioni ex art. 11 ord. penit., colloqui, telefonate e simili), riprendendo le analoghe proposte già formulate dalla Commissione Mista C.S.M.-Ministero della giustizia e dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Giostra nel 2013”.

In ultima battuta, la Commissione ha evidenziato la criticità del passaggio da OPG a REMS e l’attuale difficoltà di gestione di tali strutture, in termini di insufficienza dei posti disponibili presso le REMS rispetto alle esigenze segnalate dagli Uffici (“i quali rilevano, inoltre, difficoltà a individuare interlocutori istituzionali certi nel rapporto di gestione dei pazienti sofferenti di disagio psichico socialmente pericolosi”). Sotto quest’ultimo profilo, la Commissione ha segnalato il Protocollo siglato tra la Regione Friuli- Venezia Giulia e gli Uffici giudiziari del distretto di Trieste e quello intercorso tra la Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, gli Uffici giudiziari della Sardegna e gli ordini forensi interessati, quale “buona prassi” coerente con l’obiettivo di favorire il superamento di tale rilevata criticità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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