Semilibertà e svolgimento di attività in regime di libera professione
Tribunale di Sorveglianza di Potenza, 10 febbraio 2016, ordinanza n. 740/2015
Presidente Donatiello, Estensore Stella
Con ordinanza del 10 febbraio 2016, in accoglimento dell’istanza di sostituzione dell’attività lavorativa svolta dal condannato in regime di semilibertà, il Collegio ha ritenuto compatibile con la misura alternativa concessa lo svolgimento di attività di ingegnere libero professionista, presso lo studio privato, ritenendo che l’ammissione al regime della semilibertà prescinde dalla tipologia dell’impegno professionale svolto, con la conseguenza che, in presenza di condizioni preordinate a favorirne il graduale reinserimento sociale, il condannato può essere ammesso al regime in questione anche nelle ipotesi in cui l’attività svolta non sia retribuita o sia svolta anche in regime di libera professione.
La pronuncia è stata confermata dalla prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 7 aprile 2017, n. 17861.