Sulla concedibilità della liberazione anticipata all’ammesso alla liberazione condizionale
Tribunale di Sorveglianza di Potenza, 6 aprile 2016
Presidente Donatiello, Estensore Stella
Con ordinanza del 6 aprile 2016, rigettando il ricorso presentato dalla Procura Generale di Potenza, il Collegio ha confermato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 24 dicembre 2015, con cui si concedeva la riduzione di pena ex art. 54 ord. penit. per il periodo trascorso in regime di libertà vigilata ad un soggetto condannato all’ergastolo e ammesso alla misura della liberazione condizionale.
Si è ritenuta infatti compatibile la concessione della liberazione anticipata rispetto a periodi trascorsi in liberazione condizionale, «sia perché l’accoglimento della domanda di liberazione anticipata non è necessario che sia in corso l’esecuzione della pena detentiva, ma è sufficiente che sia pendente il rapporto esecutivo, sia perché è impraticabile, in una prospettiva interpretativa costituzionalmente orientata, l’ipotesi di riservare al liberato condizionale un diverso trattamento in tema di concessione della detrazione di pena rispetto all’affidato in prova, essendo assimilabili le figure dell’affidato “concretamente recuperato”, per il quale è esplicitamente prevista dall’art. 47, comma 12-bis, o.p., la liberazione anticipata, con il liberato condizionale “ravveduto” […]».