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Non solo gli ergastolani, ma anche gli internati possono accedere al rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. penit. per violazione dei diritti umani

Corte Costituzionale, sentenza n. 83/2017, udienza e decisione 7  marzo 2017, deposito 13 aprile 2017
Presidente Grossi, Redattore Lattanzi

In attesa di ospitare contributi più ampi a riguardo, pubblichiamo la recente sentenza del 13 aprile 2017, n. 83 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-ter ord. penit. nella parte in cui non prevede espressamente l’ipotesi di esperibilità del rimedio risarcitorio da parte di soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva che abbiano subito condizioni di internamento inumane o degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU.

Secondo il giudice a quo, infatti, la norma in esame presenterebbe una lacuna testuale all’interno dei soggetti legittimati ad esperire la relativa istanza, che verrebbero identificati espressamente nei soli “detenuti”; sotto un altro profilo, inoltre, il rimedio risulterebbe strutturalmente incompatibile rispetto alla sanzione della misura di sicurezza, indeterminata nella sua durata.

In ragione di evidenti lacune testuali e strutturali, il Magistrato ha sollecitato alla Corte un intervento di tipo additivo, diretto ad inserire all’interno della disposizione richiamata “l’internato tra i legittimati ad esperire il reclamo ex art. 35 ter o.p., e quale conseguenza, nel caso di fondatezza della domanda, la riduzione della durata della misura e/o il ristoro pecuniario a titolo di risarcimento”.

La Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione del Magistrato di sorveglianza di Padova, in ragione di un’interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo dell’art. 35-ter ord. penit.: una lettura contraria, infatti, (conforme a quella ipotizzata dal giudice a quo) avrebbe reso la disposizione impugnata palesemente incostituzionale.

Con riguardo alla questione testuale/formale, il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. penit. deve considerarsi applicabile anche agli internati (nonostante una dizione testuale più restrittiva) in ragione di un’interpretazione logico-sistematica, già sostenuta dalla dottrina [1]. In tal senso, opererebbe infatti la rubrica dell’art. 35-ter ord. penit. che menziona espressamente gli internati tra i destinatari della norma (“Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”); il rinvio all’art. 69, co. 6, lett. b) ord. penit., il quale attribuisce la competenza a decidere sui ricorsi ex art. 35-ter ord. penit. al magistrato di sorveglianza, sia per pregiudizi subiti da detenuti sia da internati; il riferimento alla disciplina transitoria di cui all’art. 2 co. 2 d.l. 92/2014, per cui si prevedeva l’esperibilità del rimedio entro un termine di decadenza di sei mesi sia per i detenuti sia per gli internati che avessero presentato ricorso alla Corte di Strasburgo prima dell’entrata in vigore del decreto legge, per fatti pregressi.

Sul secondo profilo “strutturale”, la Corte ha precisato come l’interpretazione prospettata dal giudice a quo sia erronea, nella misura in cui, in ragione della riforma di cui al d.l. 52/2014, tutte le misure di sicurezza presentano oggi un termine massima di durata, rispetto al quale dovrebbe operarsi la riduzione (quale forma di risarcimento in forma specifica) del periodo di internamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 35-ter ord. penit.: sul punto, la Corte ha ritenuto preferibile la soluzione del risarcimento in forma monetaria, laddove l’effettività della tutela in forma specifica viene meno, procedendosi, nella generalità dei casi, alla revoca della misura prima dello spirare del suo limite massimo di durata [2].

In questi termini, la Corte ha riproposto le argomentazioni, già espresse nella sentenza n. 204/2016 [3], per ribadire come il risarcimento del danno per equivalente debba essere considerato l’unica via percorribile ogniqualvolta la tutela in forma specifica non possa essere accordata in termini vantaggiosi e utili per il richiedente.


[1] A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in Dir. pen. cont., 13 ottobre 2014.
[2] Secondo una parte della dottrina rimane ferma l’esperibilità della riduzione del periodo di internamento nei casi in cui “risulti prevedibile che la durata della misura di sicurezza venga protratta fino al suo limite massimo”. Vedi A. Della Bella, La Corte costituzionale si pronuncia nuovamente sull’art. 35-ter p.p.: anche gli internati, oltre agli ergastolani, hanno diritto ai rimedi risarcitori in caso di detenzione inumana, in Dir. pen. cont., 2 maggio 2017.
[3] L. Roccatagliata, Quale rimedio per l’ergastolano detenuto in condizioni inumane? La Consulta mostra punti deboli e forti dell’ordinamento penitenziario all’indomani della sentenza Torreggiani, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9. Sul punto, anche A. Menghini, Quale rimedio compensativo per gli ergastolani?, in Dir. pen. proc., 2016, n. 11, p. 1434 ss.

Redazione Giurisprudenza Penale

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