ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei procedimenti davanti al giudice di pace: la parola alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. III, 28 aprile 2017 (ud. 4 aprile 2017), n. 20245
Presidente Cavallo, Relatore Andronio

Segnaliamo l’ordinanza con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto relativa all’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: «se l’art. 131-bis cod. pen. sia applicabile nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice di pace».

Ricorda la Corte come sul punto sussista un contrasto tra due diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

1) Secondo l’orientamento ampiamente maggioritario (ex multis, Sez. 5, n. 54173 del 28/11/2016, Rv. 268754; Sez. 5, n. 55039 del 20/10/2016, Rv. 268865; Sez. 5, n. 47523 del 15/09/2016, Rv. 268430; Sez. 5, n. 47518 del 15/09/2016, Rv. 268452; Sez. 5, n. 45996 del Corte di Cassazione – copia non ufficiale 14/07/2016, Rv. 268144; Sez. 5, n. 26854 del 01/06/2016, Rv. 268047; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015, dep. 2016, Rv. 265491; Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Rv. 264700; Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015, Rv. 264420), la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, per i quali trova applicazione soltanto la disciplina speciale di cui all’art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che si inscrive nell’ambito della “finalità conciliativa” che caratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace.

Alla luce delle differenze sussistenti tra i due istituti, si giunge ad escludere che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 sia stato tacitamente abrogato dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell’incompatibilità tra le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella del 2015 (Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, cit.). Tale conclusione troverebbe conferma nell’art. 16 c.p. secondo cui nei rapporti tra il codice penale, come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diversamente stabilito: ricorre quest’ultima ipotesi nel caso in esame, alla luce dei profili di specialità propri della disciplina ad hoc delineata dall’art. 34 cit., la sola applicabile nel procedimento davanti al giudice di pace.

2) Secondo un indirizzo interpretativo minoritario (Sez. 5, 12/01/2017, n. 9713; Sez. 4, n. 40699 de119/04/2016, Rv. 267709), invece,  la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. si distingue strutturalmente dall’ipotesi di esclusione della procedibilità prevista dall’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, perché le differenze fra i due istituti (e la disciplina sostanzialmente di maggior favore prevista dall’art. 131-bis) inducono a ritenere che quest’ultimo sia applicabile – nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma – a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche perché sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che una norma di diritto sostanziale – nata per evitare alla persona offesa il pregiudizio derivante dalla condanna per fatti di minima offensività, che la coscienza comune percepisce come di minimo disvalore, e per ridurre i costi connessi al procedimento penale – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del giudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di minore gravità.

Questo orientamento giunge alla conclusione tale per cui l’operatività del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 deve considerarsi subordinata a condizioni più stringenti di quelle richieste dall’art. 131-bis c.p., in quanto la prima norma esige che “il fatto” (e non solo l’offesa) sia di particolare tenuità e perché l’esistenza – oggettivamente valutata – di un interesse della persona offesa preclude l’immediata definizione del procedimento. E non si tratterebbe di differenze di poco conto, perché “il fatto” previsto dall’art. 34 cit. può – sebbene rechi una minima offesa all’interesse protetto – non essere di particolare tenuità per mancanza di occasionalità (elemento da cui prescinde, invece, l’art. 131-bis c.p., salve le ipotesi di cui ai commi 2 e 3), mentre il diverso ruolo giocato – per l’art. 34 – dall’interesse della persona offesa (o dal diritto potestativo di questa e dell’imputato, dopo l’esercizio dell’azione penale) colloca i due istituti su piani diversi di praticabilità, subordinando l’operatività di quest’ultimo ad una valutazione più ampia di quella richiesta dall’art. 131-bis c.p., che è, invece, ancorato (essenzialmente, anche se non solo) al grado dell’offesa.

Alla luce di tale contrasto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Redazione Giurisprudenza Penale

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