ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEParte speciale

Una recente sentenza in tema di atti osceni e depenalizzazione

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. III, 1 marzo 2017 (ud. 7 febbraio 2017), n. 10025
Presidente Amoresano, Relatore Cerroni

La massima

In seguito all’entrata in vigore del d. lgs. di depenalizzazione  n. 8 del 15 gennaio 2016  l’atto osceno conserva la propria rilevanza penale solo se commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò derivi il  pericolo che essi vi assistano. Diversamente, deve ritenersi che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il commento

Con la sentenza in questione la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, veniva a chiamata a pronunciarsi sul ricorso immediato proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che assolveva l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In particolare, il ricorrente assumeva la mancata depenalizzazione della condotta – consistita nella pratica dell’ autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico ed in presenza di una ragazza minorenne – dovendosi ritenere, per contro,  il permanere della rilevanza penale del fatto allorché vi fosse pericolo che il minore potesse assistervi, ed in specie vi era invece addirittura certezza.

Al riguardo, la Corte osserva che  l’art. 527 cod. pen., nel testo infine novellato dall’art. 2, comma  1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l’atto osceno «commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

In specie,  la contestazione aveva invero dato conto che il ricorrente aveva praticato autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico ed in presenza di una ragazza minorenne. Ma non vi era alcuna specificazione in ordine al fatto che l’episodio si fosse svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. A nulla rilevava, quindi, che una ragazza si fosse ritrovata ad essere spettatrice dell’esibizione, nella oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice.

Atteso ciò, ed ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di quest’ultimo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (caso nel quale provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto).

Alla luce delle suindicate considerazione, pertanto, la Suprema Corte, dichiarava inammissibile il ricorso e disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto.

Un paradosso figlio dell’attuale (a)politica criminale se solo si considera, banalmente, che quanto correttamente sostenuto dalla Suprema Corte, tenuto conto dell’incongruente quadro normativo che emerge dalla recente novella di depenalizzazione, induce ad affermare che un minore che con (accertata) certezza abbia assistito all’atto osceno ma in luogo diverso rispetto a quelli indicati nella relativa disposizione normativa non sia meritevole di una tutela penale quantomeno analoga al minore che in tali luoghi sia esposto al mero pericolo di assistervi: la sola circostanza di assistere a tali atti in luoghi diversi, ha indotto il legislatore ad una irragionevole “degradazione” amministrativa della condotta.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Treglia, Una recente sentenza in tema di atti osceni e depenalizzazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6