Aiuto al suicidio: nel procedimento a carico di Marco Cappato la Procura di Milano chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel proc. a carico di Marco Cappato
Dott.ssa Tiziana Siciliano e Dott.ssa Sara Arduini
1. Lo scorso maggio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto la archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato, il quale era indagato per il reato di cui all’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) dopo esseri autodenunciato per aver accompagnato Dj Fabo a morire in una struttura in Svizzera. Ad avviso della Procura, «le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile e/o indegna dal malato stesso».
Il GIP del Tribunale di Milano (dott. Luigi Gargiulo) non ha, tuttavia, accolto la richiesta della Procura preferendo fissare un’udienza – che si è tenuta oggi – per la discussione delle parti. Nel corso dell’udienza, i Pubblici Ministeri hanno chiesto al Giudice di sottoporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità dell’art. 580 c.p. in relazione alla parte in cui incrimina la condotta di “partecipazione fisica” o “materiale” al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità.
2. Secondo i rappresentanti della Procura milanese la norma incriminatrice di cui all’art. 580 c.p. si porrebbe in contrasto con una serie di parametri costituzionali.
Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
2.1 La norma si porrebbe in contrasto, anzitutto, con gli artt. 3 e 117 Cost. e 14 CEDU «indebitamente discriminando colui che, essendo malato irreversibile o terminale vuole porre termine alla propria condizione di sofferenza ma non possa farlo mediante una mera rinuncia alle cure, se non a prezzo di indicibili sofferenze».
Ad avviso della Procura, il divieto penalmente sanzionato di condotte di mera “partecipazione materiale” al suicidio altrui rende impossibile qualsiasi forma di “suicidio assistito” in condizioni in cui tale pratica rappresenta l’unico strumento a disposizione dell’individuo per esercitare la sua libertà di scelta. Laddove, in forza dell’art. 3 Cost., lo Stato dovrebbe adoperarsi attivamente per rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, «perpetra, invece, una discriminazione grave, distinguendo dal punto di vista giuridico situazioni che presentano tratti sostanziali profondamente simili».
L’art. 580 c.p., in altri termini, pur essendo diretto al legittimo scopo di tutelare i “soggetti deboli” dal rischio di abusi, finisce con il porre un divieto generalizzato che comprime anche i diritti di chi non appartiene a tale categoria, realizzando in tal modo un’illegittima discriminazione, in violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e 14 CEDU.
2.2 Altro profilo di costituzionalità a venire in rilievo – su cui si è diffusamente soffermata la memoria della Procura – sarebbe quello del principio di offensività, in base al quale «la previsione di un reato è legittima fintantoché diretta a tutelare un bene giuridico avente un rilievo costituzionale, anche meramente indiretto».
A tal fine, i rappresentanti della Procura osservano che, trattandosi di norma a più fattispecie, oggetto di scrutinio deve essere la fattispecie e non la norma: sebbene la risposta più ovvia possa sembrare che il bene giuridico tutelato sia la vita umana come bene super individuale, in realtà, tale prospettiva non può essere completamente accolta, in quanto risalente ad un’epoca «come quella di redazione della norma in esame, in cui l’interesse alle garanzie dell’individuo era assolutamente secondario rispetto a quello di sviluppo della collettività statuale». A seguito dell’entrata in vigore della Costituzione – osserva la Procura – «lo stesso bene della “vita” deve essere declinato in un’ottica personalista, come interesse anche e soprattutto della persona fisica che ne è titolare, volto a consentire il suo “pieno sviluppo” secondo quanto disposto dall’art. 3 comma secondo della Costituzione repubblicana».
Ne deriva che, se si considera il bene “vita” nella nuova ottica di presupposto di tutti gli altri diritti – funzionale al “pieno sviluppo della persona umana” – l’art. 580 c.p. non solo non sarebbe idoneo al suo scopo di tutela, ma addirittura rappresenterebbe un limite al conseguimento dell’obiettivo costituzionalmente imposto: «mediante tale previsione normativa, infatti, il legislatore finisce per sostituirsi all’individuo nel compimento delle scelte determinanti circa l’esito della vita stessa, quando questi si trovi proprio nella maggior condizione di debolezza ed abbisogni di più aiuto da parte di terzi per realizzare pienamente la sua autodeterminazione».
Dovendosi escludere, inoltre, che il bene giuridico tutelato possa essere individuato nell’autodeterminazione individuale, sembrerebbe più ragionevole – ad avviso dei rappresentanti della Procura – ritenere che la norma «sia volta a tutelare i c.d. “soggetti deboli”, ossia tutte quelle persone che si trovano in condizioni di parziale o totale infermità, o comunque in una posizione di inferiorità rispetto ad altri soggetti, e che in assenza della disciplina in questione rischierebbero di trovarsi esposti a forme di “omicidio-suicidio”».
Così individuato il bene giuridico tutelato, tuttavia, la fattispecie risulterebbe strutturata «in maniera troppo ampia rispetto allo scopo» in quanto finirebbe con il sanzionare «in modo indiscriminato condotte che effettivamente ledono il bene giuridico tutelato e condotte che, al contrario, non lo pongono nemmeno in pericolo». Per evitare il rischio di sanzionare condotte, di fatto, inoffensive, la soluzione proposta dalla Procura è dunque quella di ridisegnare i contorni della fattispecie «espungendo dal suo campo di applicazione le condotte di chi aiuta materialmente un malato terminale o irreversibile a dare attuazione alla sua piena, autonoma e consapevole volontà di porre fine alla propria vita».
2.3 Altro parametro è dato dal diritto costituzionale alla vita, dal momento che in questi casi «non ci si trova di fronte a persone che, nel pieno delle loro facoltà fisiche, cercano l’aiuto di terzi per togliersi la vita ma a soggetti che, per porre in essere la loro volontà di morire con dignità, abbisognano necessariamente dell’aiuto di terzi, in quanto tipicamente privati di molte delle loro abilità motorie».
Si potrebbe arrivare alla situazione paradossale – scrivono i pubblici ministeri – per cui la norma, originariamente posta a tutela della vita, finisca di fatto danneggiarla: «l’individuo affetto da una malattia degenerativa ed incurabile, infatti, può essere portato ad anticipare il proprio suicidio ad un momento in cui è ancora in grado di compierlo in autonomia, in quanto sa che una volta raggiunto lo stadio della malattia in ciò non sarà più possibile, si troverebbe di fronte alla terribile scelta tra dover chiedere ai propri cari di commettere un reato per aiutarlo e continuare a vivere in uno stato che, nella sua personalissima scala di valutazione, rende la vita stessa indegna o comunque intollerabile».
2.4 Verrebbero infine in rilievo il diritto all’autodeterminazione e il diritto inviolabile alla dignità umana i quali sarebbero lesi dal divieto imposto dall’art. 580 c.p.
3. In conclusione, la Procura ha chiesto al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 13, 25 co. 2 co. 2 e 3, 32 c. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 8 e 14 CEDU, in relazione alla parte in cui incrimina la condotta di “partecipazione fisica” o “materiale” al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità.