ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Crisi di liquidità e omesso versamento: prime aperture

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezione III, 28 marzo 2017 (ud. 1 febbraio 2017), n.15235
Presidente Di Nicola, Relatore Mengoni

La sentenza che qui si commenta offre preziosi spunti di riflessioni sull’attuale valore esimente che la Suprema Corte di Cassazione riconosce alla crisi di liquidità che può colpire una realtà aziendale.

Questi i fatti: la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, condannava alla pena di sei mesi di reclusione l’odierna imputata poiché, in qualità di amministratore unico e di Legale Rappresentante di una S.r.l., aveva omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2010 per l’importo complessivo di Euro 423.602,00.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputata proponeva così ricorso per cassazione, che veniva dichiarato fondato dalla Suprema Corte, la quale annullava la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello genovese.

Scorrendo le motivazioni, la Suprema Corte inizia il proprio ragionamento prendendo in esame la valutazione dell’elemento soggettivo e richiamando, in particolare, l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 37425/2013 – secondo cui “l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055)” (cfr. p. 3).

Fin qui, niente di nuovo; infatti, come accennato, tale principio risulta ormai saldo nella giurisprudenza di legittimità e di merito immediatamente successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata. La vera novità, piuttosto, consiste nell’applicazione che la Suprema Corte offre con riguardo a questi principi.

Infatti, la stragrande maggioranza delle precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità si limita ad enunciare astrattamente tali postulati, salvo disapplicarli in concreto, non ritenendo sussistenti i presupposti fattuali che possano far assumere valore esimente allo stato di illiquidità.

La sentenza qui in commento, invece, accoglie, il ricorso dell’imputata, riconoscendo che il Giudice di seconde cure ha trascurato evidenti profili fattuali che invece avevano condotto all’assoluzione della stessa in sede di primo grado per difetto dell’elemento soggettivo.

Nello specifico, non è stato preso in considerazione che il dissesto societario si era determinato nel biennio 2008-2009, quando la gestione della società era appannaggio del marito (defunto nel 2010) dell’odierna imputata e quest’ultima non svolgeva alcun ruolo operativo all’interno della Società, lavorando altrove come professoressa di francese.

Sotto altro versante, la Corte d’Appello ha altresì trascurato di rilevare che l’imputata era entrata nell’organico della Società solamente nel 2010 – dapprima come mero consigliere di amministrazione e, alla morte del marito (avvenuta nel settembre del 2010), come Presidente del C.d.A. – ed aveva assunto le redini della Società solamente nel settembre del 2011 (a soli tre mesi dalla scadenza del termine di versamento annuale dell’i.v.a.), a valle dell’allontanamento del terzo consigliere di amministrazione, divenuto vero e proprio dominus delle dinamiche aziendali dopo la morte del marito dell’imputata.

Infine, accanto ai due profili appena ricordati, la Corte non ha neppure considerato che l’imputata non aveva potuto neppure contare – per poter soddisfare le pretese erariali – sui ricavi derivanti dalle vendite degli immobili societari e sui titoli esistenti in capo alla Società. Questi, infatti, risultavano inesigibili e vincolati a garanzia degli impegni assunti in precedenza dalla Società.

Nessun rimprovero può quindi esser mosso all’odierna imputata, la quale aveva peraltro di presentare istanza di concordato preventivo (poi respinta), unico strumento concreto per provare a fronteggiare la situazione di crisi in cui si era trovata improvvisamente coinvolta.

Alla luce di tutti questi aspetti, la Corte conclude così che “nessuna responsabilità poteva esser ascritta alla ricorrente, la quale – senza aver in alcun modo contribuito al dissesto (quel che, peraltro, pare ammettere anche la Corte di appello) – si era trovata di fronte all’impossibilità di adempiere al debito i.v.a., a lei imputato sol perchè aveva assunto la carica di amministratore appena tre mesi prima della scadenza, fissata al 27/12/2011; al punto che la stessa, di lì a poco, aveva proposto istanza di concordato preventivo, poi rigettata per opposizione da parte dell’Agenzia delle entrate” (p. 4), con rinvio a una distinta Sezione della Corte d’Appello genovese.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Crisi di liquidità e omesso versamento: prime aperture, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9