Ne bis in idem e reati tributari: una recente applicazione del concetto della “sufficiently close connection in substance and time”
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. III, 18 luglio 2017 (ud. 1 marzo 2017), n. 35156
Presidente Savani, Relatore Liberati, P.G. Cuomo
La massima
Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem convenzionale nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi dall’imputato in qualità di amministratore di una società sia disposta nei confronti dello stesso la confisca di somme di denaro per un valore equivalente al profitto diretto, derivante dagli stessi reati, conseguito dall’ente.
Il commento
Con la sentenza in rassegna la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, veniva a chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’imputato – presidente del Cda di una società cooperativa – avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Milano in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 3 d. lgs. n. 74 del 2000 il quale oltre a condannare l’imputato alla pena detentiva ordinava altresì la confisca del profitto del reato per equivalente sui beni dello stesso in caso di impossibilità di esecuzione sui beni della società.
In particolare il ricorrente, oltre a lamentare l’affermazione della configurabilità del reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 pur in assenza di condotte fraudolente, assumeva la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 a causa del mancato rilievo della duplicità delle sanzioni inflitte all’imputato per il medesimo fatto, e cioè quella detentiva conseguente ai reati e quella pecuniaria, sotto forma di confisca per equivalente conseguente al mancato pagamento della società debitrice degli importi evasi alla stessa addebitati in via amministrativa.
Orbene, nel dichiarare infondato il ricorso, la Corte osservava che:
– la confisca, conseguente alle violazioni tributarie commesse dall’imputato, è stata disposta in via diretta nei confronti della persona giuridica e non del suo amministratore, con la conseguente insussistenza dei presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito di medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati.
– difatti, così come recentemente sostenuto dalla Corte di Giustizia UE (IV sezione sentenza del 5 aprile 2017, Orsi C- 217/15 e Baldetti C- 350/15), punto fermo in relazione alla legittimità dell’articolazione normativa del doppio binario punitivo in materia tributaria nel nostro ordinamento, è la necessità, per la applicazione del divieto di ne bis in idem, che debba essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto; presupposto, quest’ultimo, non ravvisabile nel caso in esame, nel quale la confisca è stata disposta nei confronti della persona giuridica e, nel caso di esito infruttuoso, totale o parziale, della sua esecuzione sul patrimonio dell’ente, nella forma della confisca di valore sui beni dell’imputato.
– la finalità della specifica confisca per equivalente è quella di ripristinare lo status quo ante, cioè la situazione economica del reato modificata dalla commissione del reato, sterilizzandone le utilità tratte, ma – a differenza della confisca diretta – opera mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente a dette utilità, risultate in sé non più ( in tutto o in parte) aggredibili; si tratta, pertanto, di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo – che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla cosa oggetto del profitto – e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale, esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. In altri termini, la misura è parametrata al profitto o al prezzo del reato soltanto sotto un profilo quantitativo, sì che l’ablazione va a colpire una parte patrimonio che, in sé, non ha alcun collegamento con il reato, né alcun rapporto di pertinenzialità con esso; è l’imputato che viene ad essere colpito direttamente nelle sue disponibilità economiche, non la cosa in quanto derivante dal reato, dal che il carattere sanzionatorio, comune, né più, nè meno, alla pena applicata con sentenza di condanna.
– proprio la diretta consequenzialità della confisca di valore alla condanna consente di escludere la violazione del divieto del ne bi in idem, per la presenza della “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti sanzionatori, richiesta dalla Corte di Strasburgo per escludere la violazione di detto divieto.
– difatti, nella nota sentenza A e B c. Norvegia [1] la Corte EDU ha chiarito che non sarebbe possibile dedurre dall’art. 4 prot. 7 CEDU un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come “sostanzialmente penale” ai fine delle garanzie dell’equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura “amministrativa”. Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte EDU ha dunque valorizzato il criterio della “sufficiently close connection in substance and time” ritenendo che, sebbene il modo più sicuro per assicurare il rispetto dell’art. 4 prot. 7 sarebbe la previsione di un meccanismo in grado di unificare, in qualche stadio della procedura, i due procedimenti sanzionatori, in modo tale da garantire l’irrogazione delle differenti sanzioni da parte di un’unica autorità e nell’ambito di un unico processo, tuttavia, la disposizione convenzionale in parola non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili, verificando: 1) gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, 2) la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, 3) i correttivi adottati per evitare “per quanto possibile” duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto, la proporzionalità complessiva della pena.
Alla luce di tali argomentazioni la III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità della violazione del ne bis in idem, in quanto l’applicazione delle due sanzioni è avvenuta in un unico processo e contestualmente; con finalità differenti e considerando differenti profili della condotta; attraverso strumenti di cui era prevedibile ex ante l’adozione, senza duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova, e, soprattutto, dando vita a un complesso sistema sanzionatorio che non può, stante la sua correlazione con l’imposta evasa, dirsi sproporzionato e irragionevole.
In definitiva, il Giudice di legittimità rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
[1] Sulla decisione si rinvia a C. FATTA, Il nuovo volto del ne bis in idem nella giurisprudenza della Grande Camera e la compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Treglia, Ne bis in idem e reati tributari: una recente applicazione del concetto della “sufficiently close connection in substance and time”, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10