Violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica
Cassazione Penale, Sez. III, 4 ottobre 2017 (ud. 11 gennaio 2017), n. 45589
Presidente Savani, Relatore Socci
Si segnala la sentenza n. 45589, della terza sezione, in tema di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima (art. 609-bis comma 2 n. 1 c.p.).
La Cassazione era chiamata a pronunciarsi a seguito del ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Tribunale che, in sede cautelare, aveva ritenuto insussistenti a carico degli indagati i gravi indizi di colpevolezza in quanto «la parte offesa si era volontariamente ubriacata ed aveva assunto sostanze stupefacenti e, sempre volontariamente, aveva fatto salire gli indagati a casa sua offrendo loro da bere» prima di consumare i rapporti sessuali.
I giudici di legittimità hanno annullato l’ordinanza ritenendo che l’assenza di comportamenti degli indagati rivolti a cagionare lo stato di ubriachezza o stordimento della ragazza non possa rilevare ai fini della sussistenza del reato ipotizzato in quanto «le condizioni per esprimere un valido consenso al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l’incapacità o l’incoscienza» e perché «quello che rileva non è chi abbia cagionato lo stato di incapacità (ovvero se a fornire alcol e droga siano stati gli indagati delll’atto sessuale o se la ragazza lo abbia assunto volontariamente), ma se al momento degli atti sessuali la donna fosse o meno in grado di esprimere il consenso al rapporto».
E’ stato così affermato il seguente principio di diritto: «integra il reato di di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima, la condotta di induzione della persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione volontaria da parte della stessa vittima di bevande alcooliche o stupefacenti, rilevando, ai fini della configurazione del reato, solo la condizione di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, a prescindere di chi abbia cagionato detta condizione (e dunque anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcol o droghe) ed essendo l’aggressione in sé all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole».