Sulla competenza a decidere sull’istanza riparatoria di cui all’art. 35-ter O.P. proposta dal detenuto in stato di affidamento in prova al servizio sociale
Cassazione Penale, Sez. I, 12 ottobre 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 47052
Presidente Di Tomassi, Relatore Bonito
In merito all’istanza riparatoria prevista e disciplinata dall’art. 35-ter O.P. proposta dal detenuto in stato di affidamento al servizio sociale, la prima sezione della Cassazione si è pronunciata sulla questione se l’istanza debba essere presentata al magistrato di sorveglianza ovvero al tribunale civile, e se, pertanto, sia o meno esclusivamente fruibile, nella fattispecie, il rimedio del risarcimento del danno previsto dal comma 3 della norma.
I giudici di legittimità hanno statuito che, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, appartiene al Magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sull’istanza riparatoria di cui all’art. 35-ter ord. pen. proposta dal detenuto in stato di affidamento in prova al servizio sociale.