ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

I mobili confini tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. V, 20 aprile 2017 (ud. 19 gennaio 2017), n. 18968
Presidente Vessichelli, Relatore Fidanzia

La Cassazione torna sulla distinzione tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento, con una pronuncia che, sebbene si fondi su un principio consolidato, introduce di fatto un orientamento fortemente innovativo.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia è di per sé piuttosto lineare: l’imputato, funzionario di banca, sottraeva denaro dai conti correnti di alcuni clienti dell’istituto, utilizzando i moduli messi a disposizione da quest’ultimo per il prelievo di denaro e apponendovi la falsa firma dei titolari del conto.

Il Tribunale di Milano, con decisione confermata in sede di Appello, condannava l’imputato per il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, così riqualificando l’originaria imputazione di appropriazione indebita.

L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’erronea qualificazione del fatto, che riteneva maggiormente riconducibile al reato di truffa. Secondo la ricostruzione difensiva, infatti, nel caso di specie si sarebbe realizzato il suddetto reato tramite l’induzione in errore dell’addetto preposto allo sportello, e ciò sulla base del consolidato principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che il soggetto passivo del raggiro può essere diverso da quello che, in concreto, subisce il danno (e cioè nel caso di specie, i correntisti), sussistendo il nesso di causalità tra la condotta di induzione in errore e l’evento dannoso, pur in difetto di una relazione diretta tra truffato e truffatore.

La Suprema Corte, tuttavia, con la pronuncia in esame rigetta il ricorso, dichiarando infondata tale ricostruzione. Va tuttavia rilevato che la Corte ribadisce, preliminarmente, che debba trovare applicazione nel caso in esame il consolidato principio secondo cui il criterio distintivo tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento va individuato nel ruolo della vittima, poiché nel primo caso, a differenza del secondo, l’autore consegue il possesso della res con il consenso – sebbene viziato – della persona offesa (così ad esempio si era già espressa Cass., n.3710/2009). Il delitto di truffa, infatti, si caratterizza per la “cooperazione artificiosa della vittima”, che indotta in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale a lei dannoso.

Nel caso in esame, nota la Corte, le vittime non avevano posto in essere alcun atto di tale tipo, e il funzionario aveva conseguito il profitto presentando allo sportello moduli falsificati, condotta riconducibile allo schema del furto aggravato, nel quale il delitto si consuma contro la volontà della vittima (e senza la sua collaborazione), con un atto unilaterale semplicemente agevolato dall’artificio o raggiro utilizzato.

E proprio sulla base di tale consolidato criterio la Corte conclude, con una decisione che invece, nel suo contenuto, pare decisamente innovativa, che non può condividersi il – pur consolidato  – principio secondo cui il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno e in difetto di contatti diretti tra truffatore e truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore e il danno patrimoniale patito dal truffato (principio affermato ad esempio, tra le tante, da Cass. n. 43143/2013, n. 10085/2008, n.8694/2004).

La Corte infatti, precisa di non condividere l’orientamento in questione poiché da tale impostazione deriverebbe che il reato di truffa può essere commesso anche quando l’atto di disposizione patrimoniale è realizzato, in concreto, da un soggetto terzo: secondo la Corte, invece, è elemento indefettibile della truffa la cooperazione artificiosa della vittima, che, indotta in errore, compie l’atto di disposizione. Dunque, la presenza di un “terzo inconsapevole”- quale l’ignaro funzionario dell’istituto bancario – non muta la qualificazione giuridica del reato, che resta dunque un furto, poiché la sottrazione avviene contro la volontà del danneggiato.

Ma appare ancor più interessante un ulteriore precisazione della Corte, secondo cui, però, l’atto di disposizione del terzo potrebbe assumere rilevanza ai fini della configurabilità della truffa solo qualora l’agente avesse la gestione degli interessi patrimoniali del titolare, con possibilità di compiere dunque atti di natura negoziale aventi efficacia nella sfera patrimoniale del danneggiato, poiché solo se l’ingannato ha la libera disponibilità del patrimonio del soggetto passivo assume, sostanzialmente, la posizione di quest’ultimo. Tale situazione, tuttavia, non riguarda il funzionario del caso in esame, poiché l’istituto bancario non ha la libera disponibilità delle somme depositate dai clienti, che restano nella titolarità esclusiva dei titolari dei conti, tanto è vero che la banca necessità di uno specifico ordine per ogni erogazione di denaro depositato.

Perciò, se il terzo, come nel caso in esame, non ha il potere di disporre dei beni, quando in virtù degli artifizi o raggiri compie un atto di disposizione patrimoniale rappresenta unicamente uno “strumento inconsapevole” per la perpetrazione di un atto di sottrazione della res, atto che, dunque, è qualificabile come furto aggravato dal mezzo fraudolento.

È evidente, dunque, che la pronuncia in esame rappresenta una decisiva innovazione rispetto all’orientamento tradizionale, che pur accogliendo il criterio distintivo tra truffa e furto basato sulla “cooperazione artificiosa” della vittima non operava questa scissione tra “danneggiato” e “soggetto tratto in errore”.

D’altra parte non può non notarsi che l’arto 640 c.p. punisce colui che, inducendo taluno in errore, si procura un ingiusto profitto con altrui danno. La norma, dunque, non pare determinante nel senso di richiedere che le due figure del soggetto ingannato e di quello danneggiato coincidano necessariamente. Il dato letterale, dunque, non esclude di per sé la correttezza dell’orientamento tradizionale.

La tesi espressa dalla pronuncia in esame, peraltro, parrebbe imporre una complessa valutazione, caso per caso, circa la natura del rapporto tra il soggetto ingannato e il titolare del bene, poiché sarebbe necessario determinare se il primo abbia o meno la “libera gestione” del patrimonio del danneggiato, invece di una semplice disponibilità, in concreto e indipendentemente dal titolo, del bene oggetto di sottrazione. Ciò comporterebbe però, in base ad una rigorosa adesione al nuovo orientamento, che una condotta identica potrebbe configurare l’uno o l’altro reato a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra il soggetto raggirato e il titolare del bene.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Bosacchi, I mobili confini tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10