La Cassazione sulla liberazione anticipata di Dell’Utri: il concorso esterno non è di creazione giurisprudenziale
Cassazione Penale, Sez. I, 23 ottobre 2017 (ud. 27 settembre 2017), n. 48570
Presidente Di Tomassi, Relatore Aprile
A distanza di pochi giorni dal deposito della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato «ineseguibile ed improduttiva di effetti penali» la sentenza di condanna nei confronti di Bruno Contrada per effetto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2015 (v. Cassazione Penale, Sez. I, 20 settembre 2017, n. 43112), la stessa sezione torna ad occuparsi della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa con riguardo all’istanza di liberazione anticipata speciale che era stata presentata nell’interesse di Marcello Dell’Utri.
Come è ormai noto, i giudici di Strasburgo, con sentenza del 14.4.2015, hanno affermato che la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso deve considerarsi «il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta e consolidatasi nel 1994 con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 5/10/94, ‘Demitry’ […]» e che all’epoca in cui erano stati commessi «i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo […]».
Giudicando sul ricorso presentato nell’interesse di Marcello Dell’Utri, la Cassazione, dopo aver precisato che la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso rientra tra quelle elencate dall’articolo 4-bis O.P., ha invece ribadito l’orientamento secondo il quale «la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art. 110 cod. pen., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell'”affectio societatis”), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione».
Per tali ragioni, la Cassazione, da un lato ha escluso che il concorso esterno possa rientrare tra i reati per i quali l’ordinamento penitenziario consente benefici, dall’altro ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis O.P. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto «la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell’estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati».