Connessione teleologica: non è necessario che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 26 ottobre 2016
Presidente Canzio, Relatore Lapalorcia
Come avevamo anticipato, con l’ordinanza n. 36278, la prima sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di cd. connessione teleologica (art. 12 comma 1 lett. c cod.proc. pen.): «se, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12 lett. c), cod. proc. pen., sia richiesta l’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo».
Art. 12 c p.p. – casi di connessione
Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.
All’udienza del 26 ottobre 2017, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità degli autori».