L’età avanzata del detenuto all’esame della Corte di Cassazione e della Corte EDU: diritto a spegnersi fuori dal carcere?
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, sez. I, ud. 23 febbraio 2017, n. 32405
Presidente Bonito, Relatore Magi
Cassazione Penale, sez. I, ud. 22 marzo 2017, n. 34451
Presidente Di Tomassi, Relatore Sandrini
Le due sentenze in commento affrontano, sotto profili diversi, il tema della rilevanza dell’età del condannato nell’esecuzione della pena detentiva.
Un filo rosso lega le due pronunce: l’omessa adeguata considerazione da parte del giudice di prime cure dell’età particolarmente avanzata del detenuto, ultranovantenne in espiazione della pena dell’ergastolo, con l’aggravante mafiosa, da oltre venti anni per fatti avvenuti entro l’anno 1992.
Nell’una, si ha riguardo alla conferma o meno del regime differenziato di cui all’art. 41bis ord. penit., regime che comporta un innegabile surplus di afflittività correlato a talune restrizioni; nell’altra, vengono in gioco gli istituti del differimento obbligatorio e facoltativo della pena, nonché della detenzione domiciliare ai sensi del comma 1ter dell’art. 47ter ord. penit.
Con tali decisioni, pienamente condivisibili, la Corte di Cassazione si colloca nell’alveo delle pronunce della Corte EDU esigendo che il fattore della particolare anzianità del detenuto sia oggetto di una autonoma valutazione sotto tre distinti profili: il giudizio di pericolosità sociale del soggetto, la valutazione del senso di umanità della pena e la sua funzione.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Ferrari, L’età avanzata del detenuto all’esame della Corte di Cassazione e della Corte EDU: diritto a spegnersi fuori dal carcere?, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11