Incompatibilità del giudice: sollevata una (nuova, ma non troppo) questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p.
Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, 12 maggio 2017
Dott. Dario Gallo
Si segnala l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha sollevato una (nuova) questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. (Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice); norma, quest’ultima, che disciplina i casi di incompatibilità del giudice e che, come è noto, è stata oggetto di numerosissime pronunce della Corte Costituzionale.
Con il provvedimento che si allega, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare per il giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell’imputazione ed il pubblico ministero abbia a tanto aderito, perché in contrasto con l’art. 117, comma 1°, della Costituzione, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata… da un tribunale… imparziale …», secondo l’interpretazione consolidata fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La questione non è del tutto nuova posto che, con sentenza n. 18 del 2017, la Consulta si è già pronunciata sulla stessa vicenda ritenendola non fondata. Tuttavia – si legge nell’ordinanza – non ricorre la preclusione del ne bis in idem derivante dall’ultimo comma dell’art. 137 della Costituzione perché la questione di legittimità costituzionale che si solleva con la presente ordinanza è del tutto diversa, per parametro invocato (art. 117, comma 1°, della Costituzione) e corredo argomentativo (violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo l’interpretazione consolidata fornita della Corte di Strasburgo), rispetto a quella dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 18/2017.