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La disciplina della responsabilità penale medica ai sensi della legge Gelli-Bianco al vaglio delle Sezioni Unite

Chiamata a decidere su un ricorso avente ad oggetto un caso di responsabilità medica colposa, per il quale è fissata udienza al 29 novembre 2017, la Sezione IV della Corte di Cassazione, nella persona del Presidente dott. Rocco Blaiotta, ha ritenuto di dover investire le Sezioni Unite di una questione interpretativa della recente disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), in merito alla quale è insorto un contrasto interno alla medesima Sezione IV.

Come è noto, infatti, dall’entrata in vigore del nuovo art. 590-sexies c.p. la Corte di Cassazione è già stata chiamata in più occasioni a pronunciarsi sulla portata della riforma, che ha avuto anche effetto abrogativo della previgente disciplina contenuta nel c.d. decreto Balduzzi. Le questioni interpretative che sono emerse attengono essenzialmente a profili di carattere intertemporale.

Come riportato nella lettera qui in commento, secondo una prima pronuncia (n. 28187 del 20 aprile 2017, Tarabori, Rv. 270214) la previgente disciplina era più favorevole, in quanto escludeva la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buona pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta elimina la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell’attribuzione dell’addebito, dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni.

Secondo una diversa e più recente pronuncia (n. 50078 del 19 ottobre 2017, Cavazza), invece, la nuova disciplina sarebbe più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la professione sanitaria “operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa”.

Secondo il Presidente della Sezione IV, “la radicale diversità delle interpretazioni e le rilevanti implicazioni applicative potrebbero rendere necessario l’urgente intervento delle Sezioni Unite”.

Il conflitto potrebbe essere in realtà solo apparente, in quanto gli orientamenti citati hanno fotografato aspetti parimenti veri della riforma, che presenta tratti che rendono la disciplina penale sostanziale della responsabilità medica, contemporaneamente, più favorevole (in particolare, laddove si è estesa l’area di non punibilità anche a casi di imperizia grave) e più sfavorevole (su tutti, la reintroduzione di una punibilità per imprudenza e negligenza lievi, in uno con il ridisegno del catalogo delle linee guida aventi efficacia scusante in senso fortemente restrittivo). Appare inevitabile, quindi, che la disciplina più favorevole in concreto, da applicare quindi ai medici, debba essere il risultato di un mix tra le due legislazioni susseguitesi, nel quale selezionare gli aspetti di ciascuna che risultino di volta in volta più favorevoli in concreto.

Nondimeno, proprio per la delicatezza della materia e per l’importanza che fin da subito venga segnato un punto di chiarezza, la richiesta di un tempestivo intervento delle Sezioni Unite appare quantomai provvida.

Giurisprudenza Penale seguirà da vicino gli sviluppi della vicenda e fornirà ai lettori tutti gli aggiornamenti.