Ancora sul delitto di usura quale reato a condotta frazionata
Cassazione Penale, Sez. II, 24 novembre 2017 (ud. 15 novembre 2017), n. 53479
Presidente Fiandanese, Relatore Coscioni
Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla natura giuridica del delitto di usura, quale reato a condotta frazionata.
Questa Corte – si legge nella decisione – «ha ormai abbandonato l’orientamento che attribuiva all’usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che, in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata».
Ne deriva che «aderendo allo schema giuridico dell’usura intesa quale delitto a consumazione prolungata o – come sostiene autorevole dottrina – a condotta frazionata, colui il quale riceve l’incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall’art. 644 c.p., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verificazione dell’elemento oggettivo di quel delitto».