ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Ancora sul delitto di usura quale reato a condotta frazionata

Cassazione Penale, Sez. II, 24 novembre 2017 (ud. 15 novembre 2017), n. 53479
Presidente Fiandanese, Relatore Coscioni

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla natura giuridica del delitto di usura, quale reato a condotta frazionata.

Questa Corte – si legge nella decisione – «ha ormai abbandonato l’orientamento che attribuiva all’usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che, in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata».

Ne deriva che «aderendo allo schema giuridico dell’usura intesa quale delitto a consumazione prolungata o – come sostiene autorevole dottrina – a condotta frazionata, colui il quale riceve l’incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall’art. 644 c.p., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verificazione dell’elemento oggettivo di quel delitto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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