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Approvata dalla Camera la riforma del rito abbreviato

La Camera dei deputati, in data 28 novembre 2017, ha approvato il disegno di legge C. 4376-A (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all’articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), che punta a limitare l’ambito di operatività del rito abbreviato.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli.

L’art. 1 prevede le seguenti modifiche all’art. 438 c.p.p.:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo»;
c) al comma 6, le parole: «ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte».

L’art. 2 prevede l’inserimento nel codice di procedura penale di due nuovi articoli:

Art. 438-bis. (Rito abbreviato nel dibattimento).
1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell’articolo 438, l’imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. L’imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo.
3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e, a seguito della modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

Art. 438-ter. (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise).
1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell’articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l’ora della comparizione»

L’art. 3 prevede che il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale vengano soppressi.

L’art. 4 prevede che dopo l’articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, venga inserito il seguente: «Art. 134-ter. (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise) – Quando il giudice provvede ai sensi dell’articolo 438-ter del codice, si applica l’articolo 132 delle presenti norme».

L’art. 5 prevede che all’articolo 69 del codice penale venga aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all’articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».

L’art. 6 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell’articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato in data 30 novembre 2017.

Redazione Giurisprudenza Penale

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