ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Una nuova pronuncia in tema di permessi di necessità: la celebrazione di un matrimonio (pur se del proprio discendente) non è idonea ad integrare il requisito della “particolare gravità dell’evento familiare” di cui all’art. 30 O.P.

Cassazione Penale, Sez. I, 14 dicembre 2017 (ud. 26 maggio 2017), n. 55797
Presidente Di Tomassi, Relatore Sandrini, P.G. Tampieri

Segnaliamo ai lettori la pronuncia in commento, recentemente intervenuta in ordine all’operatività concreta dei c.d. permessi di necessità di cui all’art. 30 ord. pen.

Nel caso di specie, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un detenuto in espiazione dell’ergastolo con isolamento diurno avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la sua richiesta di poter presenziare al matrimonio del figlio, motivando tale decisione sia a fronte dell’elevata pericolosità del ricorrente, sia in ragione dell’assenza, in concreto, del requisito della “particolare gravità” richiesto dalla disciplina di riferimento.

Tale il contesto – ed all’esito di una camera di consiglio celebratasi, peraltro, lo stesso giorno in cui si è tenuta l’udienza che ha condotto alla Sentenza n. 48424/2017 – L. AMERIO, 41bis e permessi di necessità: il “carcere duro” non può impedire al detenuto di essere presente alla nascita del figlio, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11], la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentatole.

Come rilevato dalla prima sezione penale, se è vero che, come ribadito dalla più recente e costante giurisprudenza, il requisito della particolare gravità dell’evento familiare, di cui all’art. 30 ord. pen., deve essere rapportato alla capacità dello stesso di incidere “in modo significativo nella vicenda umana del detenuto”, senza che debba necessariamente trattarsi di un evento luttuoso o comunque drammatico, è altresì vero che tale accertamento è stato, nel caso concreto, adeguatamente effettuato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha correttamente optato per il rigetto dell’istanza del detenuto, non integrando l’evento-matrimonio il presupposto richiesto dall’art. 30  ord. pen.

Sicchè, confermando le argomentazioni spese dal Giudice a quo, la Cassazione ha evidenziato che “la natura di evento lieto e di occasione di convivialità, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un matrimonio (per quanto esso riguardi un proprio discendente) appare idonea ad escludere quella carica di eccezionale tensione emotiva che deve – normativamente – connotare l’evento familiare di particolare gravità postulato dall’art. 30 comma 2 ord. pen”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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