Interessi usurari e posizione di garanzia del direttore della filiale
Tribunale di Potenza, 11 settembre 2017 (ud. 19 giugno 2017), n. 1052
Presidente e Relatore Baglioni
Con una decisione innovativa e necessariamente destinata a suscitare opinioni discordanti, il Tribunale di Potenza ha riconosciuto la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai direttori di filiale nell’ipotesi di erogazione di credito e fidi ad interessi usurari. Vediamo da vicino le motivazioni.
In linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ammette in primis che “gli organi di vertice degli istituti di credito […] sono i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito e, quindi, sussiste a loro carico una posizione di garanzia primaria con l’obbligo di vigilanza e controllo dell’osservanza di tali disposizioni” (p. 17).
Tuttavia – e in tale aspetto si annidano i profili di novità – la sussistenza di tale “primaria” posizione di garanzia in capo agli organi apicali non implica di per sé che gli organi centrali sottordinati o le figure periferiche deputate alla gestione e direzione delle varie filiali sparse sul territorio possano andare automaticamente esenti da responsabilità penale: “la giurisprudenza tradizione […] impone di verificare pur sempre in concreto l’estensione dei compiti gestionali ed operativi eventualmente attribuiti agli organi sottordinati centrali e periferici, così da ammettere, in talune ipotesi la corresponsabilità di questi per le erogazioni a tasso usurario” (p. 17).
Nel caso che ci occupa, l’organizzazione dell’Istituto di credito concedeva “rilevanti margini di operatività in sede periferica” ai vari direttori di filiale, i quali avevano “la possibilità di applicare, nell’ambito di un tasso massimo indicato da Siena, tassi inferiori” (p. 18).
In particolare, la Direzione centrale della Banca si era limitata a determinare il limite massimo degli interessi applicabili dalle singole unità periferiche, senza eliminare la discrezionalità dei singoli direttori di applicare interessi inferiori purché rientranti nell’intervallo stabilito dagli organi apicali.
Date tali premesse, del tutto scontate sono le conclusioni del Tribunale: “tutti i direttori di filiale succedutisi negli anni […] hanno avuto un margine di manovra tale da poter ridurre i tassi stessi fino al punto di calibrare la contrattualistica sulla base delle caratteristiche dei clienti stessi” (cfr. pp. 18-19).
Quindi, a detta del Tribunale, non vi è alcun dubbio che i direttori della filiale abbiano rivestito una posizione di garanzia nei confronti della persona offesa dal reato.