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Pericolosità intrinseca della missiva o (estrinseca) impossibilità di accertarne il contenuto? La Cassazione conferma il veto sulla corrispondenza in inglese per il condannato in regime di 41-bis O.P.

Cassazione Penale, Sez. I, 1 febbraio 2018 (ud. 20 luglio 2017), n. 4994
Presidente Cortese, Relatore Siani

Suscita qualche perplessità la decisione della Prima Sezione della Suprema Corte, depositata il primo febbraio 2018, con cui il Collegio ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Sassari (emessa in data 19.08.2016) in merito al “blocco di una missiva”  di un detenuto sottoposto al regime del 41-bis O.P. e recluso presso l’istituto penitenziario di Sassari-Bancali, indirizzata alla nipote, perché scritta in lingua inglese, e non in italiano.

Dalla lettura della sentenza, infatti, emerge che il diniego sarebbe stato dettato, non tanto da una pericolosità (intrinseca) della missiva per il contenuto in essa riportato, quanto dall’impossibilità (estrinseca) di tradurla in lingua italiana. Tale compito rappresenterebbe, per di più, un onore in capo all’Amministrazione penitenziaria, che di per sé, non è chiamata a svolgere.

Dalle motivazioni, si legge, infatti, che: “[…] occorre prendere atto che il Magistrato di sorveglianza e, poi, anche il Tribunale di sorveglianza,, che ha sostanzialmente richiamato il primo provvedimento, hanno evidenziato come, nella situazione data, con riguardo allo scritto in lingua inglese che l’A. ha inteso spedire all’esterno alla sua nipote I., esso non era, nemmeno alla loro percezione, immediatamente comprensibile e decrittabile, posto che la struttura organizzativa dell’ufficio preposto al controllo non era stata in condizioni di poter tradurre in lingua italiana il documento e, soprattutto, di verificarne il linguaggio occulto”.

Tali motivazioni, seppur comprensibili, appaiono estranee alla ratio delle prescrizioni del 41-bis O.P., che, come noto, soggiacciono ad esigenze preventive e securitarie: così, infatti, la Suprema Corte, le richiama correttamente: “appare conseguente ritenere che sia necessario, nelle determinazioni da assumersi in tema di controllo della corrispondenza, rinvenire, in concreto, un punto di equilibrio per garantire i diritti del detenuto (e, con essi, quelli del suo interlocutore) costituzionalmente presidiati, da un lato, e le regioni preventive e di sicurezza richiamate dalla norme citate (artt. 41-bis e 18-ter O.P.)”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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