ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p.

Corte di Appello di Venezia, Sez. II, Ordinanza, 9 gennaio 2018
Presidente Estensore Citterio

In tema di impugnazione della parte civile, segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la seconda sezione della Corte di Appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p. nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento.

Art. 576 c.p.p. (Impugnazione della parte civile e del querelante)
1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.

Preso atto dei profondi mutamenti intervenuti negli ultimi 30 anni al nostro processo – si legge nella ordinanza – la domanda che ci si deve porre è «se possa dirsi oggi manifestamente irrazionale la (allora) fisiologicamente discrezionale scelta del legislatore di attribuire al giudice penale, piuttosto che al giudice civile, anche delle impugnazioni della sola parte civile che solleciti una prosecuzione del processo nonostante la conclusione irreversibile della vicenda penale, quindi a soli fini civilistici».

Non ha dubbi la Corte di Appello di Venezia, secondo cui «attribuire oggi al giudice penale, anziché al giudice civile, la cognizione delle impugnazioni della sola parte civile avverso le sentenze di proscioglimento costituisce scelta in atto manifestamente irrazionale e oggi del tutto priva di alcuna giustificazione». In un contesto (radicalmente diverso da quello del 1987 e del 1988) nel quale «le corti penali non sono ad oggi in grado di definire tempestivamente nel merito un numero elevatissimo di processi per reati che quindi si prescrivono», la attribuzione alla corte penale anche della competenza per la domanda di impugnazione ai soli effetti civili «supera, a convinto parere di questa Corte, gli ambiti della fisiologia tecnico/politica propria delle scelte del legislatore, assumendo connotati di palese e grave irrazionalità, oltretutto priva di alcuna giustificazione, determinando anzi direttamente ulteriori significativi ed emblematici contesti di denegata tempestiva giustizia».

Molto più razionale sarebbe – conclude l’ordinanza – attribuire tale impugnazione al giudice civile: tale soluzione, infatti, oltre ad essere stata già percorsa dalla giurisprudenza in altri casi, «non viola alcuna disciplina o giurisprudenza sovranazionale ed appare efficacemente coerente con il principio di accessorietà dell’azione civile esercitata nel processo penale». Così facendo, peraltro, «nessun interesse giuridicamente rilevante del soggetto danneggiato risulterebbe pregiudicato, né appaiono sussistere in concreto pregiudizi di fatto che non siano del tutto occasionali e contingenti al singolo caso specifico e non connessi strutturalmente al mutamento di disciplina sollecitato».

In conclusione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p. nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com