ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte generale

Concorso di persone nel reato: non è necessario un previo accordo ma è sufficiente qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo – Cass. Pen. 18745/2013

Cass. Pen., Sez. II, 29 aprile 2013 (ud. 15 gennaio 2013), n. 18745
Presidente Esposito, Relatore Cammino

Con la sentenza numero 18745, depositata il 29 aprile 2013, la seconda sezione penale si è pronunciata sull’istituto del concorso di persone nel reato.
La pronuncia trae origine da una serie di condotte estorsive – aggravate dal D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 – poste in essere dagli imputati ai danni della persona offesa R.G., aggiudicataria dell’appalto per la costruzione di un nuovo ipermercato in una zona controllata da un clan camorristico.
Nel caso di specie, in particolare, la condotta di uno degli imputati era stata posta in essere solo in un momento successivo, dopo che la vittima aveva già versato la somma di 100.000 €.
La Corte si è pronunciata in merito alla configurabilità del concorso di persone nel reato confermando la giurisprudenza precedente, ribadendo come la volontà di concorrere non presupponga necessariamente un previo accordo, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.
In particolare – osservano i giudici – l concorso di persone nel reato ben può esplicarsi attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell’evento, a tal fine assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicchè è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (Cass. sez. 1, 1 luglio 1992 n.9482, P.G. in proc. Chieppa; sez. 1, 2 ottobre 1997 n.1365, Tundo; Sez.Un. 22 novembre 2000 n.31, Sormani; sez. 2, 19 ottobre 2005 n.44301, Dammacco; sez. 5, 15 maggio 2009 n.25894, Catanzaro).
Applicando tali principi, benché l’intervento intimidatorio posto in essere dal ricorrente si sia palesato solo nella fase avanzata della tormentata vicenda estorsiva, la Corte ha ritenuto che tale condotta si inserisse nel contesto complessivo come il segmento di una condotta estorsiva unitaria: di conseguenza, si rientra nell’ipotesi del concorso di persone nel reato.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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