Il riserbo sull’identità del whistleblower rileva ai soli fini disciplinari e non penali. Pertanto, una segnalazione anonima di cui sia successivamente reso noto l’autore non osta al compimento di atti di indagine
Cass. pen., Sez. VI, (ud. 31 gennaio 2018) 27 febbraio 2018, n. 9047
Presidente Petruzzellis, Relatore Tronci, P.G. De Masellis
La sentenza in epigrafe, che per vero affronta numerose questioni per le quali si rimanda al testo del provvedimento, offre lo spunto per alcune riflessioni sul rapporto tra whistleblowing e processo penale, con specifico riferimento al settore del pubblico impiego.
Segnalava, infatti, il ricorrente una discrasia, in realtà solo apparente, tra la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, garantita dal riserbo delle sue generalità previsto dall’art. 54 bis del D. lgs. 165/2001 come recentemente modificato dalla Legge n. 179/2017 (pubblicata in questa Rivista, ivi), e i principi del processo penale, racchiusi negli artt. 240 e 333 c.p.p., che impongono l’inutilizzabilità ai fini investigativi delle dichiarazioni anonime in ogni forma pervenute all’Autorità giudiziaria (su tali principi, si veda il contributo di G. Morgese, I limiti di utilizzabilità della denuncia “anonima” ai fini investigativi, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9).
Parrebbe insomma che una segnalazione anonima da parte di un dipendente pubblico non costituisca una vera e propria notitia criminis, e non dia diritto all’Autorità requirente a disporre mezzi di ricerca della prova, quali l’ispezione, la perquisizione, il sequestro probatorio, ovvero – come nel caso di specie – le intercettazioni telefoniche. Conseguentemente, ogni misura investigativa che sia invece adottata, sarebbe inutilizzabile.
In realtà, ragiona la Corte, la doglianza non coglie nel segno. Infatti, il secondo comma dell’art. 54 bis del D. lgs. n. 165/2001 – nella formulazione vigente prima dell’intervenuta novella – è esplicito nel significare che l’anonimato del denunciante – che, in realtà, è solo riserbo sulle generalità, salvo ovviamente il consenso dell’interessato alla loro divulgazione – opera unicamente in ambito disciplinare, essendo peraltro subordinato al fatto che la contestazione “sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione“, giacché, ove detta contestazione si basi, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa, “l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato“: ne consegue – né potrebbe essere diversamente – che, in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per l’anonimato – rectius: per il riserbo sulle generalità – in tal senso essendo altresì significativa l’espressa salvezza delle ordinarie previsioni di legge operata dal comma 1 della succitata norma, per il caso che la denuncia integri gli estremi dei reati di calunnia o diffamazione, ovvero ancora sia fonte di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2043 di quel codice.
Il che trova ancor più tangibile riscontro nella recentissima modifica del detto art. 54 bis di cui alla legge 30.11.2017 n. 179 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2017), ove, con disciplina più puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di apprestare un’efficace tutela del dipendente pubblico che riveli illeciti, è precisato espressamente che, “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”. In buona sostanza, l’anonimato teso a proteggere il whistleblower ha rilievo unicamente interno all’azienda, quando si tratti di instaurare un procedimento ed applicare sanzioni disciplinari al dipendente oggetto della segnalazione. Diversamente, qualora il fatto denunciato costituisca reato e sia portato a conoscenza della competente Procura della Repubblica, sono salvi e applicabili i principi del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., che evidentemente è opposto solo all’esterno e non all’interno della Procura e che comunque cessa alla conclusione delle indagini, nonché le regole più sopra citate in tema di inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e di atti di indagine che su di esse si fondino.
Concludendo, qualora un esposto alla Procura da parte di un whistleblower sia anonimo, esso non costituisce notitia criminis e non può dare avvio ad indagini penali. Tuttavia, la legge su whistleblowing, come recentemente modificata, non impone che una tale segnalazione all’Autorità giudiziaria sia anonima.