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Trattativa Stato-mafia: la sentenza della Corte di Assise di Palermo

Corte di Assise di Palermo, Sez. II, 20 aprile 2018
Presidente Alfredo Montalto

Il 20 aprile 2018, dopo ben cinque giorni di camera di consiglio, la Corte di Assise di Palermo ha pronunciato la sentenza nel processo sulla cd. trattativa Stato-mafia condannando gli imputati Leoluca Biagio Bagarella (28 anni), Antonino Cinà (12 anni), Marcello Dell’Utri (12 anni), Mario Mori (12 anni), Antonio Subranni (12 anni), Giuseppe De Donno (8 anni) e Massimo Ciancimino (8 anni). Assolto l’ex ministro Nicola Mancino, al quale veniva contestato il reato di falsa testimonianza.

Nel capo di imputazione, tra le altre condotte, si contestava agli imputati, a vario titolo, il reato di cui all’art. 338 c.p. (aggravato ex art. 339 c.p. e ex art. 7 d.l. 152/91) perché, «per turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano ed in particolare il Governo della Repubblica, usavano minaccia – consistita nel prospettare l’organizzazione e l’esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali connessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico, per impedirne o comunque turbarne l’attività (fatti commessi a Roma, Palermo e altrove a partire dal 1992)».

Art. 338 c.p. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

Come anticipato, l’ex ministro Calogero Mannino – l’unico degli imputati ad aver scelto il rito abbreviato – è stato assolto nel novembre 2015 con la formula “per non aver commesso il fatto”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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