ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Nella riserva di codice, possibili effetti paradossali sulla responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5 – ISSN 2499-846X

Col D.lgs. 21/2018, in vigore dallo scorso 6 aprile, si sono trasfuse nel codice penale diverse fattispecie già previste nella legislazione complementare, in coerenza con la riserva di codice contestualmente introdotta, sia pur come mero invito per il legislatore penale futuro, essendo stabilita a livello ordinario e non costituzionale.

Lo spostamento però, pur non mutando il contenuto delle incriminazioni, da ritenersi pertanto in rapporto di piena continuità normativa, rischia di produrre effetti indesiderati in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi ex d.lgs. 231/2001.

In particolare, essa potrebbe non risultare più applicabile con riguardo ai delitti-presupposto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa in quanto collocati ora, rispettivamente, tra i delitti ambientali e contro l’uguaglianza previsti nel codice penale (rispettivamente artt. 452-quaterdecies  e 604-bis c.p.) senza un necessario coordinamento con i richiami agli abrogati artt. 260 d.lgs. 152/2006 e 3, comma 3-bis L. 654/1975, tuttora effettuati dagli artt. 25-undecies, comma 2, lett. f) e comma 8 e 25-terdecies comma 1 D.Lgs. 231/2001.

Né, tantomeno, sarebbe possibile interpretare tali riferimenti come rinvii ‘mobili’ ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica, in quanto ciò contrasterebbe palesemente con il principio di legalità di allo stesso art. 2 d.lgs. 231/2001.

Stupisce, allora, che il Governo non si sia avveduto di questi effetti, alquanto singolari, specie rispetto ai delitti di xenofobia e razzismo rispetto ai quali la responsabilità amministrativa dell’ente era stata introdotta con la L. 167/2017 appena quattro mesi fa, a partire dal 12 dicembre scorso.

Senza contare che, oltretutto, si tratta di una storia già vista dal momento che, in un caso simile, la Corte di Cassazione già era intervenuta a Sezioni Unite (sent. 34476/2011) dichiarando, per i medesimi motivi, inapplicabile la responsabilità ex crimine degli enti alla fattispecie di falsità nelle relazioni delle società di revisione di cui all’abrogato art. 2624 c.c. che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. 262/2005 e  al d.lgs. 39/2010, era stato dapprima collocato nell’art. 174-bis del T.u.f. e poi confluito nell’art. 27 d.lgs. 39/2010 senza alcuna modifica dell’art. 25-ter d.lgs. 231/2001: eppure, in quell’occasione si era  diversamente negato ogni pregio al richiamo al tema della successione di norme integratrici della legge penale o alla necessità di un’interpretazione sostanziale tesa ad evitare effetti paradossali, sulla base dei quali non è certo possibile fondare la correttezza dell’esegesi giuridica.

Davvero difficile, tuttavia, pensare che, sotto questo profilo, il d.lgs. 21/2018 costituisca il risultato di una precisa (per quanto criticabile) opzione politico-criminale del legislatore: come dire, ancora una volta, ne bis in idem.

Invero, neppure la disposizione dell’art. 8 d.lgs. 21/2018, che pure di principio sembra escludere ogni ipotesi di abolitio rispetto alle disposizioni abrogate, realizza un pieno coordinamento col d.lgs. 231/2001.

Primo, perché, in tema di reati ambientali, nell’art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001 risulta alterato l’ordine dapprima correttamente seguito nell’elencazione delle fattispecie-presupposto dal momento che, in applicazione dell’art. 8 D.lgs. 21/2018, semmai il richiamo all’art. 452-quaterdecies c.p. si sarebbe dovuto inserire al primo comma, lett. e), insieme alle altre disposizioni incriminatrici del codice penale e non già, come ora, al comma 2, lett. f), del medesimo articolo che riguarda quelle del d.lgs. 152/2006.

Secondo perché, in modo ancor più impreciso, l’art. 8 d.lgs. 21/2018 (nonché la tabella di cui all’allegato A del medesimo decreto) riferisce il richiamo all’intero e indistinto art. 3 L. 654/1975, ovunque presente, al nuovo art. 604-bis c.p., laddove, invece, la responsabilità dell’ente ex art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001, come introdotta dall’art. 5, comma 2, L. 167/2017, è limitata alla sola fattispecie di cui al comma 3-bis dell’art. 3, L. 654/1975: ciò crea, oggi, nuovi problemi di raccordo tra codice penale e d.lgs. 231 e, in mancanza di un richiamo chiaro, univoco e determinato, poterebbe ingenerare il rischio di un’abolitio.

Ad ogni modo, almeno rispetto al d.lgs. 231/2001, se non altro in quanto sottoposto al vincolo della legalità di cui al suo art. 2 (come ribadito con forza dalla Cassazione a Sezioni Unite, sent. 34476/2011, cit.) sarebbe stato necessario modificare i singoli richiami sostituendoli con le precise nuove fattispecie codicistiche, anziché formulare una mera generalizzata disposizione di coordinamento di cui, peraltro, bisogna augurarsi si ravveda in futuro ogni volta l’operatore giuridico: circostanza assolutamente non scontata a fronte di illeciti amministrativi ex d.lgs. 231 che formalmente continuano a rinviare a norme abrogate.

Con un minimo di sforzo in più del legislatore, tanto lavoro in meno per l’operatore.

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Piva, Nella riserva di codice, possibili effetti paradossali sulla responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5