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Aggressione al giornalista di Nemo: le motivazioni della Cassazione sulla sussistenza della aggravante mafiosa

Cassazione Penale, Sez. V, 15 maggio 2018 (ud. 8 febbraio 2018), n. 21530
Presidente Lapalorcia, Relatore Settembre

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, il deposito della sentenza n. 21530 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione relativa alla vicenda – ampiamente riportata da tutta la stampa nazionale nei mesi scorsi – della aggressione perpetrata da Roberto Spada nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi del programma televisivo Nemo.

In punto di diritto, la Corte si è soffermata sulla sussistenza dell’aggravante mafiosa, ricordando che si è in presenza di una circostanza che «non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art.416-bis cod.pen., né che l’agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso».

Ciò che conta è che «l’associazione appaia sullo sfondo, perché evocata dall’agente, sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell’aggressore – o ad abbandonare ogni velleità di difesa – per timore di più gravi conseguenze», in quanto la ratio della disposizione di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 «non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata».

Nel caso di specie – si legge nel provvedimento – l’imputato «si è avvalso, nel corso dell’intervista e nella fase cruenta della stessa, di un soggetto, non identificato, che gli fece da guardaspalla; ha evocato, in più di un’occasione, l’intervento di soggetti estranei in grado di danneggiare al giornalista l’auto o, addirittura, di sottrargliela; ha approfittato del clima di omertà diffuso in loco per infierire sui due malcapitati, i quali furono dissuasi da ogni tentativo di difesa proprio dall’ostilità percepita nei loro confronti (gli involontari spettatori si affrettarono a chiudere le finestre; nessuno si offrì di aiutarli, seppur vedendoli sanguinare; addirittura, qualcuno manifestò compiacimento per l’accaduto)».

Non vi è dubbio – in conclusione – che l’imputato si sia avvalso «della forza di intimidazione promanante dall’associazione malavitosa imperante sul territorio, nota come clan Spada, ben presente alla mente dei giornalisti e ben nota agli abitanti del luogo, tant’è che alla stessa si fece riferimento, ripetutamente, nel corso dell’intervista, come soggetto collettivo in grado di influenzare le decisioni politiche assunte nell’ambito del quartiere (era stato proprio questo il motivo che aveva indotto i giornalisti a ricercare il contatto col prevenuto e a interrogarlo sul punto)».

Poco importa – conclude la Corte – «che l’esistenza di un “clan Spada” non sia stata ancora accertata giudizialmente, né che sia indimostrata, allo stato, la partecipazione di Spada Roberto allo stesso (anche se, come rimarcato nell’ordinanza, l’esistenza del clan suddetto, e la partecipazione allo stesso del prevenuto, sono state affermate da più di un collaboratore di giustizia): ciò che conta, infatti, è che un’associazione malavitosa – avente la caratteristiche di cui all’art. 416/bis cod. pen. – sia stata evocata nella specie e che della stessa l’indagato si sia consapevolmente avvalso per la perpetrazione dei reati che hanno determinato l’applicazione della misura nei suoi confronti».

Redazione Giurisprudenza Penale

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