Il trattamento penitenziario dello straniero (Tesi di laurea)
Prof. relatore: Paola Spagnolo
Prof. correlatore: Andrea Saccucci
Ateneo: Università degli Studi Lumsa di Roma
Anno accademico: 2015-2016
L’elaborato si concentra sull’analisi di un problema, quello dello “straniero”, in particolare alla situazione che vive all’interno di un microcosmo quale è il carcere.
La nostra legislazione sembrerebbe orientata verso una equiparazione fra posizione degli italiani e posizione degli stranieri; nella realtà però gli immigrati ricevono un trattamento differente. Nel presente lavoro sono state evidenziate queste disparità di trattamento. I soggetti deviati, che per lo più sono persone giovani tendenzialmente con un basso livello culturale e privi di un lavoro stabile e di una solida rete affettiva, devono scontare una pena facendo un percorso rieducativo che gli dia la possibilità di reinserirsi nella società.
L’art. 1 dell’Ordinamento Penitenziario nel suo ultimo comma afferma: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un Trattamento Rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti” così il detenuto, inteso prima di tutto come uomo, viene ad essere individuato quale soggetto destinatario di un’attività che gli consentirà un graduale recupero per rientrare in contatto con la società. È da riconoscersi un vero e proprio diritto alla rieducazione e per questo è necessario fare riferimento all’art. 27 della Costituzione che cristallizza due principi: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Il trattamento rieducativo non è obbligatorio, non deve esserci una coercizione nei confronti del detenuto, l’obbligo sta nel fatto che deve essere in ogni caso offerto attraverso un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Lo scopo è quello di andare a modificare quegli atteggiamenti che di fatto ostacolano la vita nella società, in ragione di questo per ciascun detenuto deve essere previsto un trattamento che si basi sulla sua personalità. Al fine di poter garantire la rieducazione è necessario un programma di trattamento che viene redatto da un’apposita equipe di esperti a seguito della c.d. osservazione scientifica della personalità del soggetto.
Occupandosi di questa importante tematica, la Corte di Cassazione ha evidenziato come questo trattamento debba essere riservato a tutti i detenuti anche a quelli che apparentemente sono bene inseriti nella società. Infatti, il presupposto alla base della rieducazione consiste nel fatto che ogni reato sia stato determinato da un disadattamento sociale, più o meno evidente. “Ogni reato, in quanto violazione della legge penale, dimostra un’insofferenza del colpevole alle regole poste dallo Stato a tutela della ordinata e civile convivenza e quindi l’esistenza di un disadattamento sociale del suo autore, con conseguente necessità di sottoporre quest’ultimo, con la sua collaborazione, ad un trattamento rieducativo da realizzarsi anche, ricorrendone le condizioni, con le misure alternative alla detenzione”.
L’art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario individua puntualmente gli elementi alla base del trattamento, essi sono: il lavoro, l’istruzione e la religione. Ad essi si aggiungono: le attività culturali, ricreative e sportive ed i rapporti con il mondo esterno. Tutti questi ambiti sono stati analizzati nella tesi in riferimento allo straniero e per ognuno si è riscontrato una difficoltà notevole circa la loro applicazione. Se è tanto difficile poter garantire questi elementi rieducativi per i nostri connazionali, a causa del sovraffollamento e di tutte le problematiche che affliggono le carceri, è ancor più arduo garantirli a soggetti stranieri che non comprendono la nostra lingua e che, nella maggior parte dei casi, non hanno appoggi stabili all’esterno.
Si è evidenziata l’importanza fondamentale del trattamento previsto durante il periodo di detenzione, altrettanto delicato è il momento della preparazione alla scarcerazione. Infatti, il nuovo ingresso nel mondo delle persone libere non può mettere in pericolo queste ultime. La società e l’ordine devono essere preservati. È importante che i detenuti siano costantemente orientati verso il mondo esterno.
Il punto di partenza del lavoro è stata la domanda circa il rispetto dei dettami religiosi all’interno del carcere, è da questo quesito che si è partiti e da cui, andando avanti nel lavoro, si sono rilevate problematiche della vita carceraria di un detenuto straniero non trascurabili. Legato al problema della religione vi è quello dell’alimentazione; ma poi è stato inevitabile non notare le difficoltà relative ai permessi premio e le misure alternative che così di rado possono essere concessi a detenuti di origine straniera a causa dell’assenza di una solida base di riferimento nel nostro territorio. Alcune associazioni di volontariato contribuiscono aiutando questi detenuti permettendo loro di appoggiarsi. Purtroppo tali centri da soli non sono sufficienti, andrebbero affiancati ad altre realtà organizzate dallo Stato. Questo, non solo aiuterebbe i detenuti, ma renderebbe le carceri meno affollate.
Dall’analisi svolta è emerso un quadro molto complesso: i problemi organizzativi rendono difficile garantire ai detenuti, Italiani o stranieri che siano, il trattamento adeguato determinando una difficile, se non impossibile, rieducazione e per lo straniero ciò comporta la privazione della possibilità di integrarsi nella nuova società.
Se tra i detenuti l’equilibrio è precario, non può non rilevarsi la difficoltà di rapporto tra detenuti e operatori penitenziari caratterizzata troppo spesso da una tensione esasperata causata da un’impossibilità di comprensione perché spesso gli stessi operatori non sono formati per conoscere le diverse culture e quindi, al di là della lingua, c’è una non comprensione destinata a sfociare in un continuo conflitto. Il quale contribuisce a far sentire l’immigrato ancor più respinto dal nuovo paese.
Altro problema è l’espulsione. Essa è considerata un sistema per proteggere l’ordine. Pena ed espulsione hanno scopi diversi: la prima tende alla risocializzazione, la seconda elimina il soggetto dal contesto sociale. Sembra quindi che siccome l’individuo non rimarrà nel nostro paese è superfluo preoccuparsi della sua risocializzazione. La cassazione ha ricordato che il trattamento penitenziario e le misure alternative sono volte al reinserimento del soggetto nella società, senza che si abbiano delle differenziazioni tra società esterna e interna proprio perché la risocializzazione non può avere a che fare con lo Stato in se considerato ma deve essere posto in rapporto di collaborazione con gli altri Stati. Per rispetto di questa forma di collaborazione prima di procedere all’espulsione sarebbe importante garantire all’espulso la possibilità di una risocializzazione.
Dal lavoro emerge chiaramente la necessità di fornire a tutti i detenuti il giusto trattamento rieducativo. Per quanto attiene gli stranieri bisognerebbe lasciare spazio ad una figura fondamentale quale è quella del mediatore culturale, figura professionale a se stante il cui scopo sta nel rendere possibile l’incontro tra culture diverse attraverso il superamento di ostacoli linguistici e comunicativi e fornisce punti di riferimento a soggetti che non ne hanno. Tale figura è prevista all’art. 35 O.P. ma è rimasto sulla carta dal momento che solo 21 istituti su 146 ne hanno dato attuazione, inserendo tale professionista nel carcere.