La Cassazione torna a pronunciarsi sul rapporto tra aggravante dei futili motivi (art. 61 n.1 c.p.) e cultura d’origine del soggetto autore del reato
Cassazione Penale, Sez. I, 6 giugno 2018 (ud. 10 aprile 2018), n. 25535
Presidente Tardio, Relatore Boni
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del rapporto tra la circostanza aggravante dei futili motivi ex art. 61 n.1 c.p. (l’avere agito per motivi abietti o futili) e la cultura d’origine del soggetto autore del reato.
La Corte ha anzitutto ricordato che «il motivo è futile quando sia così banale, lieve e sproporzionato rispetto all’azione criminosa realizzata ed alla sua gravità da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare libero sfogo ad istinti aggressivi ed antisociali».
Venendo al valore da attribuire alla cultura di appartenenza dell’autore del reato, i giudici hanno evidenziato che se, da un lato, «per verificare la sussistenza della circostanza aggravante in questione, è necessario procedere all’identificazione in concreto della natura e della valenza della ragione giustificatrice l’azione delittuosa posta in essere, senza far ricorso ad un comportamento medio dell’uomo comune, posto che siffatto modello di agente non è facilmente identificabile ed è influenzato nella situazione concreta da connotazioni culturali, dall’educazione ricevuta, dal contesto sociale e da fattori ambientali», al tempo stesso è anche vero che «le esigenze religiose o culturali dell’agente non possono trovare riconoscimento agli specifici fini di negare la circostanza aggravante in questione quando si pongano in palese contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico».
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha affermato che «la futilità del motivo non è esclusa dall’appartenenza o dalla vicinanza dell’autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l’uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell’appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale».