ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Bancarotta fraudolenta: anche la prestazione di fideiussioni integra una condotta distrattiva

Cass. Pen., Sez. V, 25 luglio 2013 (ud. 16 aprile 2013), n. 32467
Presidente Ferrua, Relatore Bruno

Depositata il 25 luglio 2013 la pronuncia numero 32467 in tema di bancarotta.
In particolare, la quinta sezione penale ha affermato che, in materia di bancarotta fraudolenta, integra la distrazione rilevante ex art. 216, comma primo, n. 1, R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), la prestazione di fideiussioni che costituiscano uno strumento anomalo ai fini dell’attività sociale, con il quale l’amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori sociali (tra i precedenti giurisprudenziali conformi si vedano Cass. Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 22/02/2005, Rv. 231393; id. Sez. 5, n. 48781 del 11/11/2004, Rv. 231277).
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 216, c.1, n.1 legge fallimentare, “è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”.
Nel caso di specie – prosegue la Corte – è stata accertata la prestazione di garanzie, per ingenti importi, in favore di altre società, in termini di condotta sicuramente eccentrica rispetto all’oggetto sociale.
Il pregiudizio economico per la società poi fallita è stato pertanto ravvisato nell’incidenza che le assunzioni di obbligazioni di garanzia avevano sul relativo patrimonio, anche in ragione del fatto che le dette prestazioni non avevano alcuna contropartita economica.
Del resto, la Corte di appello non aveva mancato di evidenziare che, nella fattispecie, al pregiudizio potenziale di siffatte attività negoziali aveva fatto riscontro anche un danno reale, in quanto, a seguito dell’inadempienza delle società beneficiane, il patrimonio immobiliare della società poi fallita è stato aggredito da procedure esecutive, in parte non andate a buon fine, donde l’avvio della procedura di fallimento.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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