ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Concessione della liberazione condizionale e ravvedimento del detenuto. Il caso Musumeci.

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Ordinanza, 14 agosto 2018 (ud. 9 agosto 2018) 
Presidente B. Cristiani, Magistrato F. Gianfilippi

Riceviamo e con piacere pubblichiamo l’ordinanza di concessione della liberazione condizionale emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, a seguito dell’udienza camerale del 9 agosto – depositata il 14 agosto – in riferimento all’istanza presentata dalla difesa di Carmelo Musumeci. Il caso Musumeci è ormai noto; numerose sono state le riflessioni profuse con riguardo alla situazione di Musumeci, già ampiamente pubblicate e diffuse in altre sedi.

Cogliamo l’occasione di pubblicare l’ordinanza – qui allegata – con cui il Collegio ha concesso la liberazione condizionale al condannato e contestualmente ha previsto la sottoposizione dello stesso al regime della libertà vigilata per cinque anni, con decorrenza dalla relativa rimessione in libertà.

Il Tribunale di Sorveglianza nella motivazione dell’ordinanza fa proprio il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liberazione condizionale con riguardo al requisito del ravvedimento, per cui: “in tema di liberazione condizionale, nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui al comma primo dell’art. 176 cod. pen., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell’adempimento delle obbligazioni civili di cui al comma quarto del medesimo articolo. Ne consegue che l’interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti il ravvedimento può essere desunto dall’insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale” (cfr. Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 2005, n. 25982, P.G. in proc. Senzani, Rv. 232001).

I segni di un percorso personale di ravvedimento sono evidenti secondo il Collegio, il quale dà atto di “un percorso di grande crescita personale, che ha portato Musumeci a leggere e studiare in carcere con granitica volontà, così da lasciarsi alle spalle la mera licenza elementare posseduta all’avvio della detenzione per fregiarsi al presente di tre lauree in Filosofia, Giurisprudenza e Scienze Giuridiche. Musumeci è inoltre divenuto scrittore e conferenziere, principalmente sulle tematiche dell’ergastolo ostativo […], e in tale veste il predetto collabora con studenti universitari delle facoltà giuridiche che a lui si rivolgono, impegnati ad approfondire gli istituti giuridici della Legge penitenziaria. In veste di autore invitato a presentare una sua pubblicazione (tra queste, il libro “Angelo senza Dio”), Musumeci ha rivolto pubbliche scuse alla città della Spezia come riporta un articolo della stampa locale versato in atti. Ha chiesto scusa a tutti gli spezzini per quanto è conseguito alle sue scelte criminali del passato; si è esposto al vivace contraddittorio con il pubblico facendo parola della propria metamorfosi, del suo essere un uomo nuovo che persegue il riscatto dal passato impegnandosi quotidianamente nell’assistere la disabilità […], i meno fortunati tra noi”.

Sulla base di tali considerazioni, oltre che dall’insieme di atteggiamenti tenuti dal condannato durante il regime di semilibertà, conducono il Collegio ad apprezzare positivamente il comportamento di Musumeci, tale da consentire “una ragionevole valutazione prognostica circa la capacità del condannato di adeguare la propria futura condotta di vita alle regole socialmente condivise”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca, Concessione della liberazione condizionale e ravvedimento del detenuto. Il caso Musumeci, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9