L’ordinamento penitenziario tra riforma (mancata) e controriforma (annunciata)
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10 – ISSN 2499-846X
In questi giorni il carcere campeggia su tutte le testate giornalistiche, tra fatti di cronaca e interventi più o meno istituzionali, di operatori, giornalisti, interpreti e professori, organi istituzionali, associazioni di categorie.
I commenti, gli interventi, le valutazioni, le aspirazioni che ne vengono fuori, presuppongono o danno per scontata la conoscenza di questo dato della realtà sociale e ordinamentale o di questo prodotto della società italiana, dove confluiscono, a volte spontaneamente, ma il più delle volte accompagnati coattivamente, coloro che devono scontare una pena, una misura di sicurezza o una misura cautelare e dove vi lavorano gli “operatori penitenziari”; un luogo dove si concentrano uomini in catene, condannati e in attesa di giudizio, dove si confrontano persone tra loro assai diverse e dove comunque primeggia la costrizione, se non altro perché chi vi viene portato (o deportato) non può uscirne se non alla scadenza della pena e chi vi lavora deve assicurare che il prigioniero, vi rimanga “costretto”, e deve impedire che esso possa uscirne, senza aver “consumato” la punizione a lui inflitta o aver assolto alle esigenze “cautelari e preventive”.
Un luogo dove la tutela dei diritti è anch’essa costretta in catene, confinata nell’ambito delle mura di recinzione e dove si afferma, paradossalmente, proprio come “tutela incatenata”, attraverso il riconoscimento di una condizione di prigionia legale, ma pur sempre di prigionia.
Solo la tutela del diritto alla salute, come è noto, si è, di recente, liberata dal peso delle catene; il diritto del malato in carcere, da diritto a ricevere le (sole) cure funzionali alla sua prigionia, si è trasformato in diritto assoluto alla salute; l’attribuzione delle cure dei detenuti, al Sistema Sanitario Nazionale, ha determinato, infatti, la cessazione della finalizzazione delle cure, alla sopravvivenza del condannato e della pena stessa e l’adozione di un modello di cura analogo a quello della persona libera. Il medico del servizio sanitario nazionale, grazie a Dio, non conosce cure “strumentali”, ma solo cure finalizzate al benessere della persona, indipendentemente dalla condizione di prigionia.
Una tale “liberazione” delle cure ha, però, generato il più grave conflitto istituzionale della storia dell’esecuzione penale; quello tra le esigenze della carcerazione, che continuano a prevedere il malato in catene e le esigenze di tutela della salute della persona, che non conoscono costrizione; un conflitto che si aggrava nella misura in cui la legge, dopo aver liberato le cure, non ha liberato i prigionieri, che restano in carcere, da malati, sebbene necessiterebbero di cure, da liberi.
Un conflitto tra esigenze della carcerazione e tutela dei diritti dell’uomo, che sembra sfuggire all’opinione pubblica se è vero, come è vero, che nella congerie dei dibattiti quotidiani, si continua a ragionare su temi quali la riabilitazione, la risocializzazione, la riparazione, l’esecuzione penale esterna, le misure alternative, l’amnistia, dimenticando che al centro di ogni sistema normativo e particolarmente del sistema carcere, c’è l’uomo che reclama diritti e tutela in quanto tale e non in quanto detenuto.
Con i rischi consequenziali della presenza in carcere di persone malate inguaribili, di possibili estremizzazioni nell’esecuzione penale e, soprattutto dell’accrescimento della distanza tra operatori penitenziari e detenuti[1], in contro tendenza con quella la funzione di “conciliazione” che negli ultimi anni l’Amministrazione penitenziaria ha cercato di portare avanti [2].
E allora il monito è di riportare al centro del dibattito, l’uomo piuttosto che il carcere. Il dibattito in questa prospettiva, non dovrebbe riguardare il carcere, o la sua riforma, ma la “riduzione” o il ridimensionamento del carcere[3]; si dovrebbe dibattere su come si possano creare le condizioni affinchè l’uomo non delinqua o delinqua sempre di meno.
Occorre pretendere meno carcere[4].
Non dovrebbe essere in discussione il perché non entri in vigore una riforma; ma piuttosto il perché si continuino a propugnare scelte riformatrici sul carcere, molte peraltro di impatto puramente ideologico, senza effettive e concrete iniziative di limitazione del ricorso alla pena detentiva attraverso un efficace opera di prevenzione nella società.
In questa prospettiva di effettiva “decarcerizzazione” della società italiana potrebbe essere determinante togliere il carcere dalle mani della politica.
Oggi, l’esigenza di garanzia e di equilibrio, nella consapevolezza della centralità della persona detenuta, meriterebbero il superamento del ruolo o della funzione amministrativa dei direttori e dell’Amministrazione, assieme a quella di controllo o di vigilanza dei Magistrati di sorveglianza (che si traduce in definitiva in un controllo successivo sull’Amministrazione), attraverso l’introduzione nell’ordinamento di un’Autorità amministrativa indipendente, eventualmente riqualificando e potenziando il ruolo del Garante Nazionale; se non altro si otterrebbe una effettiva semplificazione del sistema, anche attraverso una rinnovata e più imparziale produzione di regole con la consapevolezza della necessità di meno carcere e di meno politica nelle carceri.
[1] Prova ne sia l’intervento della Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane e dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali italiane pubblicato sul sito www.ristretti.it il 26 giugno 2018 ove si legge tra l’altro che “Principi fondamentali della democrazia, quali la “certezza della pena”, la “sicurezza dei cittadini”, i “diritti delle vittime”, vengono strumentalizzati e offerti distorti all’opinione pubblica, per un consenso corporativo che contribuisce ad allontanare la loro effettiva attuazione”.
[2] Va riconosciuto al Dr. Santi Consolo il merito di aver riportato il detenuto al centro dell’attenzione degli operatori penitenziari con la conseguente necessità che il governo delle carceri passi anche e soprattutto attraverso la responsabilizzazione dello stesso nella complessiva organizzazione del sistema.
[3] Limitarsi a penalizzare esprime e legittima una logica di relazioni violente con l’aggravante della copertura della legalità; si rischia di produrre relazioni che tendono a legittimarsi in base alla prepotenza e alla vittoria del più forte (riferimenti in S.BASTIANEL, pena, moralità, bene comune: una prospettiva filosofico-teologica, in Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale Vita e pensiero MILANO,1998,175).
[4] Tra le tante autorevoli opinioni “anticarcerarie” riporto la seguente: “Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona. Non funziona e mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Senza fare molta retorica, mi pare che si rubi, si stupri e si uccida ancora. Sono passati millenni, faraoni, re e interi imperi sono scomparsi, eppure in fondo in fondo parliamo sempre delle stesse cose. Dobbiamo capire che lo stato delle nostre prigioni non solo è il prodotto del crimine, ma dello stato generale della cultura di un paese. Dobbiamo tendere a un mondo a carceri zero, o almeno, al minimo possibile. Come il Canada che con il welfare ha dimostrato come sia possibile limitare il ricorso alla detenzione e indirizzare il denaro verso lo stato sociale invece che verso lo stato penale. Quindi in questa prospettiva, la soluzione penale diventa una delle possibilità, non più la sola. La punizione diventa una, ma solo una, tra diverse opzioni. La pena non è mai la riposta adeguata al crimine per la sua soluzione; anzi si limita a fabbricarlo. La prigione, il più delle volte, è dannosa per gli individui. La cosa importante nella politica carceraria di un qualsiasi paese civile sarebbe cercare misure alternative al carcere e molto spesso questo significa accompagnarli verso uno standard di vita accettabile: provare a cercare un’abitazione, cercare alternative nei periodi di disoccupazione, rieducare, reintegrare, far si che si possa ricreare una vita. Per davvero. Estratto dall’intervento di Beppe Grillo “Un mondo senza Carceri” riportato tra gli altri da Il Dubbio, 14 luglio 2018, Il Manifesto, 14 luglio 2018 Corriere della Sera, 14 luglio 2018.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Romice, L’ordinamento penitenziario tra riforma (mancata) e controriforma (annunciata), in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10