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41-bis: la videosorveglianza continua non viola i diritti fondamentali del detenuto, se ritenuto altamente pericoloso

Cassazione Penale, Sez. I, 8 ottobre 2018 (ud. 16 aprile 2018), n. 44972
Presidente Mazzei Antonella Patrizia, Relatore Binenti Roberto

1. Genesi del procedimento: Il Tribunale di sorveglianza di Bologna accoglieva il reclamo presentato dal detenuto in regime di 41-bis O.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, che aveva invece rigettato un’istanza proposta dallo stesso con cui si lamentava dell’invasività del controllo a videosorveglianza continua a cui era sottoposto, attuato con una telecamera fissa nella cella di pernottamento, con inquadratura sul bagno.

Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza ricorreva per cassazione il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria tramite l’Avvocatura dello Stato.

Con un primo motivo viene lamentata violazione degli artt. 27 Cost. e 3 e 8 CEDU, per errata e contraddittoria interpretazione dei principi in materia. Si rilevava che la videosorveglianza continua nelle celle degli istituti penitenziari era stata riconosciuta non contraria ai principi convenzionali dalla Corte Edu, con sentenza del primo settembre 2015, Paolello c. Italia, in analogo caso di condannato sottoposto allo speciale regime di cui all’art. 41-bis O.P., trattandosi di misura proporzionata e conforme ai doveri istituzionali di controllo in ambiente penitenziario ove il detenuto non è titolare dello ius excludendi alios. Con un secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 24, comma 2 n. 2, del d.P.R. n. 81 del 1999, laddove le disposizione ivi previste assegnano al Corpo di polizia penitenziaria il compito di custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati ovunque si trovino, così escludendo che in qualsiasi momento i medesimi possano sottrarsi alla doverosa necessaria vigilanza. Le modalità di controllo in questione erano state adottate con ponderazione tenendo conto dell’elevatissimo livello di pericolosità del detenuto dovuto alla sua posizione associativa apicale, nonché per specifiche ragioni, legate in primo luogo all’esigenza di prevenire evasioni e comunicazioni fraudolente, attraverso uno strumento tecnologico, non invasivo (per il campo visivo limitato e il fuori fuoco), e idoneo a ottimizzare l’impiego del personale e fornire maggiori garanzie circa la correttezza e la sicurezza dell’operato di tale personale, con possibilità di disporre delle immagini in ipotesi di eventuali inchieste penali o amministrative.

2. La Suprema Corte accoglie il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata, secondo le seguenti motivazioni.

Partendo dall’assunto garantista per cui l’esercizio del controllo con i mezzi in concreto ritenuti idonei, pur essendo rimesse all’Amministrazione penitenziaria, in nessun caso può trasmodare nella sottoposizione a torture o trattamenti inumani o degradanti.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “la giurisprudenza della Corte Edu (a partire dalla sentenza della Grande Camera del 6 aprile 2000, Labita c. Italia) ha costantemente affermato che, per ravvisare un trattamento di quel genere, occorre che si superino certe soglie di gravità, da valutare nel caso concreto secondo alcuni concorrenti parametri, considerando contemporaneamente le ragioni della tutela e fermo restando che ci si deve pur sempre trovare in presenza di una sofferenza o di una umiliazione di livello significativamente superiore a quello che ordinariamente accompagna il tipo di afflizione restrittiva in corso di esecuzione”.

A partire dal case leading Labita, la Corte EDU, pur riconoscendo che la sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, quale forma di contrasto al fenomeno mafioso, non si ponesse in contrasto con la Convenzione, occorre valutare caso per caso se l’applicazione di tali misure restrittive sul singolo detenuto possano qualificarsi come trattamento inumano e degradante in violazione dell’art. 3 CEDU.

Sul punto, giurisprudenza costante della Corte EDU richiede, affinchè si possa parlare di violazione dell’art. 3 CEDU, che il trattamento denunciato raggiunga una soglia minima di gravità: la sussistenza di tale requisito è essenziale e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto, in ragione della valutazione di tre elementi: la durata del trattamento, le sue ricadute sull’integrità fisica e psichica del detenuto, nonché sulle caratteristiche personali dello stesso, quali, in primis, il sesso, l’età e lo stato di salute.

Affinché, quindi, una pena e le relative modalità esecutive possano essere qualificati “inumani” o “degradanti”, lo stato di sofferenza e di umiliazione subite dal detenuto devono integrare quel livello minimo di gravità, necessariamente superiore all’ordinario grado di afflittività che accompagna inevitabilmente ogni forma di trattamento o di pena legittimi (così Corte EDU, 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia, ric. n. 30210/96).

Tale superamento – secondo la Cassazione – come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte Edu (sentenza del primo settembre 2015, Paolello c. Italia), non si verifica solo per effetto della videosorveglianza all’interno della cella ai fini della tutela di esigenze di ordine pubblico, nel caso del detenuto in regime di cui all’art. 41-bis O.P. (in realtà, sul tema della video-sorveglianza, i giudici di Strasburgo si sono pronunciati in diverse occasioni, asserendo che, pur non essendoci un esplicito riferimento nella Convenzione alla tutela della privacy, è possibile individuarne una forma di tutela nell’art. 8 CEDU, in quanto “la tutela garantita dall’articolo 8 al rispetto della vita privata e familiare, subirebbe un indebolimento inaccettabile se l’utilizzo delle moderne tecniche scientifiche fosse autorizzato senza alcuna limitazione”. Limitazioni della privacy, quindi, possono essere giustificate solamente laddove siano strettamente necessarie per il mantenimento dell’incolumità fisica del singolo, nonché della sicurezza dell’ambiente carcerario e dei rapporti tra i detenuti, ed applicate nel modo meno invasivo possibile, nel rispetto della dignità umana e della sfera personale del detenuto).

3. Secondo la Cassazione, dunque, la reale attuazione del controllo sia per le modalità oggettive di attuazione sia per le giustificazioni soggettive in termini di pericolosità del detenuto, non risulta toccare sotto alcun profilo soglie di umiliazione e di sofferenza tali da potere essere ravvisata una violazione dell’art. 3 della CEDU.

In altri termini, secondo la Cassazione, tenuto conto della pericolosità soggettiva del detenuto, il meccanismo della videosorveglianza continua rappresenterebbe un mezzo ritenuto proporzionale e necessario per il contenimento (rectius: prevenzione) delle istanze securitarie tale da ritenere prevalente l’interesse pubblico a scapito della tutela della privacy e della dignità del detenuto.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca, 41-bis: la videosorveglianza continua non viola i diritti fondamentali del detenuto, se ritenuto altamente pericoloso, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10