Valore ed efficacia esimente dei modelli organizzativi di gestione e controllo: voluntas legis e primi orientamenti giurisprudenziali (Tesi di master)
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teneo: Università Luiss di Roma – Master in Diritto Penale d’Impresa X Edizione
Direttore: Prof.ssa Paola Severino
Anno accademico: 2016/2017
Come ogni spinta emancipativa comprende un cammino verso la libertà e l’affermazione, a diciassette anni dalla sua emanazione anche per il decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, è giunto il momento di svelare il suo carattere e, soprattutto, l’effettiva portata del suo peso specifico. Invero, al di là degli sforzi profusi dai numerosi attori del panorama giuridico italiano, il provvedimento cela (ancora) in sé più ombre che luci, sedimentando dubbi interpretativi nonché incertezze operative, che collidono con i principi ispiratori di uno Stato di diritto.
Se da un lato l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ha portato a mettere in crisi il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione, innegabile è il bagaglio di innovazione offerto dal decreto. Esso, infatti, non è solo il risultato di un adeguamento richiesto dalla Comunità Europea, ma, allo stesso tempo, un momento di riflessione sull’attualità (rectius, la modernità) del dogma societas delinquere et puniri non potest. Effettivamente, questo principio di matrice medievale, ha dovuto inevitabilmente cedere all’evoluzione dei tempi e ai moderni fenomeni di criminalità d’impresa o impresa criminale. Del resto, già da qualche secolo, le idee di Sinibaldo Fieschi dei Conti di Lavagna, futuro Papa Innocenzo IV, risultano esser ampiamente superate. Egli, infatti, considerando “persona ficta” le corporazioni, (le universitas), ossia una creazione di comodo o di praticità sociale, non riteneva le stesse degne di rimprovero sociale o censura morale, perché sprovviste di una entità reale: difettava, cioè, in esse quell’animus delinquendi.
Oggi, invece, regna una presa di coscienza non più metafisica, ma fondata su basi concrete: l’ente ha una concreta ed intrinseca capacità a delinquere e può anche avere un interesse o trarre un vantaggio dall’attività delittuosa posta in essere da chi per esso o in esso agisce.
In che modo, quindi, un ente che pone al centro della sua politica imprenditoriale principi etici e di legalità, può isolare gli istinti criminali delle persone fisiche? Può l’ente dimostrare che, attraverso il proprio agire organizzato, è capace di saper reagire, sedare e dissociarsi da quelle condotte trasgressive dei singoli, evitando così le dannose conseguenze, patrimoniali e reputazionali, derivanti dall’accertamento del reato?
Per tale via, il legislatore chiama l’ente a provare, attraverso l’adozione volontaria di un modello organizzativo di gestione e controllo, il livello di efficacia di un formale impegno assunto a prevenire i fenomeni di illegalità derivanti dall’interno, attraverso regole vincolanti imposte a tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, purché funzionalmente legati ad esso, possano concorrere alla commissione del reato. Senza tradire la premessa, scopo del presente lavoro sarà quello, appunto, di verificare, in modo gradato e circoscritto, a che punto si sia giunti nel decifrare le condizioni prescritte dal decreto legislativo, affinché l’ente possa trovare nell’adozione e nell’efficace attuazione del modello, l’unico strumento che gli consenta di andare esente dal rimprovero giuridico da parte dell’ordinamento.