Le Sezioni Unite sul contraddittorio nell’appello avverso misura interdittiva nelle more revocata a seguito di condotte riparatorie
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 novembre 2018 (ud. 27 settembre 2018), n. 51515
Presidente Carcano, Relatore Montagni
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 26832/2018 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se l’appello avverso un’ordinanza applicativa di una misura interdittiva disposta a carico di una società possa essere dichiarato inamissibile “anche senza formalità”, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen., dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa».
Con la sentenza n. 51515/2018, depositata il 14 novembre, le Sezioni Unite hanno affermato che «l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex art. 17 D. Lgs. 231/2001 poste in essere dalla società indagata, non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, previamente avvisate».
La Corte ha aggiunto che «la revoca della misura interdittiva disposta a seguito delle condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 D. Lgs. 231/2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società indagata, non determina autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione».