Benefici penitenziari e collaborazione con la giustizia: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.
Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 20 dicembre 2018 (ud. 20 novembre 2018), n. 57913
Presidente Santalucia, Relatore Centonze
Segnaliamo ai lettori la decisione con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P. (divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) ai sensi del quale, come è noto, «l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge […]».
I giudici della prima sezione penale hanno sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio».
L’ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019.