Ancora la Consulta: estesa la non punibilità per evasione al padre in stato di detenzione ordinaria
Corte Costituzionale, 24 ottobre (dep. 22 novembre) 2018, n. 211
Presidente Giorgio Lattanzi, Giudice relatore Nicolò Zanon
Con la sentenza n. 211 del 24 ottobre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 47-ter, co. 1 lett. b) e co. 8 O.P. in relazione all’art 3 Cost, nella parte in cui non si prevede la non punibilità per il delitto di evasione per il soggetto sottoposto al regime della detenzione domiciliare “ordinaria”, il quale sia anche padre e affidatario di prole di minore età, alla pari della previsione di cui all’art. 47-sexies O.P. che consente, invece, un allontanamento non superiore alle dodici ore alla madre che non possa affidare la cura dei bambini al padre o ad altri. Secondo la Consulta, risulta violato l’art. 3 Cost. (per il principio di uguaglianza e ragionevolezza), dato che a fronte di due situazioni sostanzialmente simili corrispondono due trattamenti normativi differenti.
Le due misure alternative, infatti, riguardano in entrambi i casi, il diritto del padre condannato a prendersi cura del figlio minore, ovverosia del caso in cui la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza, come nell’ipotesi di cui all’art 47-ter, co. 1 lett. b) O.P., e dell’altro, quello di cui all’art 47-sexies O.P., per cui la madre sia deceduta o non possa affidare la prole ad altri se non al padre.
La ratio delle due disposizioni è la medesima: “[…] il medesimo ragionamento non può che essere esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti al domicilio dei detenuti padri”, in modo che una volta che egli sia ammesso al regime di tali misure, “non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre”.