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Decreto sicurezza: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione. In vigore dal 4 dicembre 2018.

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

Il “decreto sicurezza”, così come modificato dalla legge di conversione, si articola in 40 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli: Titolo I (artt. 1-15) – Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione; Titolo II (artt. 16-31) – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; Titolo III (artt. 32-38) – Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Titolo IV (artt. 39-40) – Disposizioni finanziarie e finali.

Tra le novità, si segnalano:

  • l’introduzione, ad opera dell’art. 21-quater del decreto, dell’esercizio molesto dell’accattonaggio, di cui al nuovo art. 669-bis c.p., ai sensi del quale, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà, e’ punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E’ sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento”.
  • la modifica, ai sensi dell’art. 21-quinquies del decreto, alla fattispecie di “impiego di minori nell’accattonaggio“, di cui all’art. 600-octies c.p., nei seguenti termini: a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:  “Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”;  b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio”.
  • le nuove disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi previste dall’art. 21-sexies del decreto, ai sensi del quale il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:  “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.
  • la modifica, prevista dall’art. 30 del decreto, dell’articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici), il quale è sostituito dal seguente: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.  Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto e’ commesso da più di cinque persone o se il fatto e’ commesso da persona palesemente armata.  Se il fatto e’ commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e’ aumentata”.

Il provvedimento è in vigore dal 4 dicembre 2018.

Redazione Giurisprudenza Penale

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