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Interpreti e fonti del diritto nella globalizzazione giuridica

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1 – ISSN 2499-846X

Nel corso degli ultimi decenni, si è assistito ad un progressivo e graduale mutamento di prospettiva nel diritto internazionale per l’ingresso, nel proscenio della sfera dei rapporti giuridici internazionali, di specifici meccanismi di garanzia volti ad assicurare l’attuazione degli obblighi posti a carico  degli Stati dalle medesime fonti pattizie internazionali, azionabili anche da parte dei singoli  individui. E’ venuto a verificarsi il passaggio da un diritto dei “governanti” ad un diritto dei “governati”, in quanto fondato su norme rivolte non già alla mera tutela della autonomia e sovranità degli Stati (nella loro qualità di “governanti” della comunità internazionale), bensì alla diretta protezione di alcuni fondamentali diritti  dei loro “governati”.

Ha preso forma, pian piano, una nuova nozione di ordine pubblico, inteso come “il distillato del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria” delineabile attraverso la Carta di Nizza e il Trattato di Lisbona e non più solamente come complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico.

In ambito europeo  è maturata la consapevolezza della necessità di superare una visione del diritto legata al dogma della sovranità nazionale e di riconoscere scenari più ampi in una nuova prospettiva trasversale ed in sintonia con i nuovi orizzonti imposti dalla globalizzazione giuridica (e prima ancora economica). Le nuove carte e convenzioni hanno inaugurato una nuova stagione: quella dei diritti umani, anche definiti come diritti universali, pur nella consapevolezza della immanente relatività del loro ambito applicativo, trattandosi di diritti comunque condizionati nella loro effettività da una condizione di benessere materiale che, per molto tempo ancora, rimane e rimarrà appannaggio di pochi.

Nell’ultimo decennio, l’attività della Corte Europea dei diritti dell’uomo è consistita nell’assicurare una tutela multilivello dei diritti della persona attraverso il bilanciamento di contrapposte esigenze, nell’ottica di assicurare una uniformità di tutele nello spazio europeo, nel rispetto, tuttavia, delle diversità giuridiche, sociali e culturali dei singoli paesi membri, rispettivamente innervati sulle note contrapposte dei sistemi di common law, caratterizzati da pragmatismo, e di civil law, più influenzati dalla sistematicità dell’esperienza romanistico-civilistica. E’ ormai patrimonio cognitivo comune che l’attività della Corte negli ultimi decenni non sia passata senza lasciare segnali nella vita dei singoli ordinamenti, essendo ben visibile la traccia del suo agire, anche per l’impulso indiretto dato a modifiche costituzionali di non poco conto. Il diritto europeo ha trovato, altresì, nella Corte di giustizia il suo “motore primo” in quanto “è dalla decisione di un caso che prende forma un diritto fondamentale ed è da un gruppo di casi risolti che prende forma un principio”.

L’affermazione della “tutela multilivello” e l’irrompere delle Corti europee nell’interpretazione dei diritti sanciti dalla stessa CEDU e dalla Costituzione europea, con effetti tangibili più o meno diretti nell’interpretazione dei “diritti interni” ad essi collegati-  al di là dei dubbi nutriti da taluna dottrina sulla possibile “erosione dell’effettivo ruolo riservato alla Corte Costituzionale a favore di altre giurisdizioni”–  sicuramente determina l’esigenza di “un cambio di prospettiva” e di mentalità da parte degli operatori nazionali, ovvero la necessità di adottare “l’ottica della Convenzione” e di superare “l’apparato  concettuale e linguistico proprio del diritto nazionale”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Occhipinti, Interpreti e fonti del diritto nella globalizzazione giuridica, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1